Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8382 del 1 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo se tra i debitori siavi controversia sulla individuazione dell'autore della illecita condotta produttiva dei danni lamentati essendovi, in siffatta ipotesi, un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, a causa della necessaria incidenza della pronuncia dell'una sulle altre e della posizione di litisconsorti necessari che i predetti debitori conseguentemente assumono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 334 stesso codice.

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