Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14084 del 11 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale, e non, invece se alla declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione principale si pervenga attraverso l'esame di una condizione dell'azione ("legitimatio ad causam" ed interesse all'impugnazione) e di una questione che - in ragione di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di causa tra loro dipendenti - sia suscettibile di provocare effetti ed avere ricadute sull'appellante incidentale tardivo, richiedendo l'art. 111 Cost. la puntuale osservanza del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la cui posizione sia connessa a quella oggetto della impugnazione principale.

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