Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8923 del 24 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p.c. secondo la quale, se l'impugnazione principale č dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia, opera anche nel caso in cui questa ultima attenga a questioni esaminabili di ufficio dal giudice, atteso che anche un esame siffatto presuppone la rituale instaurazione di un processo. Ne consegue che la suddetta declaratoria preclude anche l'esercizio del potere del giudice di appello di adeguare alla svalutazione verificatasi nelle more del giudizio di gravame l'importo delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte che abbia tardivamente proposto l'impugnazione incidentale domandando tale adeguamento.

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