Cassazione civile Sez. V sentenza n. 20497 del 12 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'impugnazioni, l'appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale, altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento, senza termine, e l'unitarietà del processo, pregiudicata da un'impugnazione autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati.

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