Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5817 del 24 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola dell'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, č applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto, che č quella proveniente dalla parte contro la quale č stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., e non č, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (che č quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni giā fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari.

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