Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5215 del 7 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un'ipotesi di cause inscindibili, ossia quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario (di diritto sostanziale o processuale). Ipotesi, quest'ultima, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento (art. 107 c.p.c.), sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estende in via logica e necessaria anche all'altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico-giuridico imprescindibile.

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