Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13 del 3 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impugnazione incidentale tardiva è concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l'impugnazione principale: tra esse non può esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.

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