Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8925 del 19 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilitą e dell'improcedibilitą dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontą dell'impugnante principale.

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