Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6601 del 30 aprile 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della verifica della tempestivitā della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma, c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attivitā processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.

(massima n. 2)

In tema di interpretazione del contratto, gli "usi interpretativi", di cui all'art. 1368 c.c., costituiscono un criterio ermeneutico di carattere oggettivo e, sussidiario, il quale presuppone, secondo l'espresso tenore letterale della stessa disposizione (che riferisce l'applicabilitā di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine all' identificazione dell'effettiva volontā delle parti, rimanendo, pertanto, escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 c.c.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. Avendo, inoltre, dette pratiche interpretative carattere negoziale e non normativo, č onere della parte dedurre l'esistenza, il contenuto e la non corretta applicazione di determinati usi, che siano stati oggetto di specifica allegazione nel giudizio di merito.

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