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Articolo 635 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Dispositivo dell'art. 635 Codice di procedura civile

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti(1). Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 (2), sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti.

Note

(1) Per i crediti dello Stato l'ingiunzione sarà pronunciata in base ai libri o registri della pubblica amministrazione, purché ne sia attestata la regolare tenuta da un notaio o altro funzionario pubblico. Per i crediti derivanti dall'omesso versamento agli enti previdenziali e assistenziali dei contributi relativi ai rapporti di cui al precedente art. 459, ora art. 442 del c.p.c., la prova scritta è rappresentata dagli accertamenti eseguiti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dai funzionari degli enti.
(2) Il contenuto dell'art. 459 c.p.c. è stato trasfuso nell'art. 442 in seguito all'intervenuta abrogazione ad opera della l. 533/1973.

Ratio Legis

Quanto disposto dalla norma in esame è un ulteriore esempio dell'ampliamento dell'efficacia probatoria delle prove scritte ai sensi dell'art. 633 del c.p.c.. Inoltre, è opportuno indicare che la norma riconosce allo Stato e agli enti pubblici indicati la possibilità di azionare la procedura monitoria in esame, oltre a quella specifica prevista nel r.d. 639/1910.

Spiegazione dell'art. 635 Codice di procedura civile

Questa norma è rivolta esclusivamente allo Stato ed agli enti pubblici (anche quelli economici, ossia che esercitano una attività imprenditoriale), assoggettati alla tutela ovvero alla vigilanza dello Stato (non trova applicazione, invece, per gli enti pubblici non controllati dallo Stato e per quegli enti che, pur essendo controllati dalla pubblica amministrazione, non possono essere qualificati come pubblici).

Per i suddetti enti è consentito il ricorso al procedimento monitorio, disponendosi che l’ingiunzione può essere pronunciata in base ai libri o registri della pubblica amministrazione, purchè ne sia attestata la regolare tenuta da un notaio o da altro pubblico funzionario.
Viene, tuttavia, fatta espressamente salva la possibilità per lo Stato e gli altri enti in questione di avvalersi delle disposizioni normative dettate per la riscossione delle loro entrate patrimoniali, attraverso cui è possibile conseguire un titolo esecutivo in via amministrativa.

Il secondo comma fa riferimento ai crediti degli enti previdenziali ed assistenziali; la presenza della congiunzione “altresì” lascia intendere che tali enti, in quanto pubblici statali, possono avvalersi innanzitutto delle disciplina dettata dal primo comma, attraverso cui chiedere al giudice del lavoro, funzionalmente competente ex art. 442 del c.p.c., la pronunzia del decreto ingiuntivo sulla base dei propri libri e registri; inoltre, nel solo caso di crediti aventi ad oggetto il mancato pagamento dei contributi, i predetti enti possono avvalersi anche degli accertamenti eseguiti da funzionari propri ovvero appartenenti all'ispettorato del lavoro, purché appositamente autorizzati.
La validità dei verbali di accertamento dovrebbe ritenersi circoscritta ai fatti verificati direttamente dal funzionario ovvero da lui acquisiti attraverso gli interrogatori di terzi svolti durante l'indagine, mentre non possono avere alcun rilievo le sue valutazioni soggettive in ordine ai fatti accertati.

Massime relative all'art. 635 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25888/2008

La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza della decisione di merito relativa ad una pretesa creditoria fatta valere con le forme del decreto ingiuntivo dalla Cassa edile della Provincia di Messina, il cui regolamento prevedeva l'erogazione di specifiche forme di assistenza da erogare agli iscritti e il diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva in caso di ritardato versamento ).

Cass. civ. n. 20118/2004

In tema di crediti derivanti da omesso versamento dei Contributi previdenziali e o assistenziali, ove l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore rechi, a sostegno della pretesa creditoria, disposizione difforme da quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo — nella specie le disposizioni concernenti la morosità, ex art. 4, comma primo lett. a) legge n. 48 del 1988, in luogo delle disposizioni concernenti l'evasione contributiva, ai sensi del medesimo articolo, sub lett. c) —, nessuna rilevanza decisiva può annettersi all'inesatta indicazione, atteso che il debitore ha avuto, anche per effetto della tempestiva notifica del verbale di accertamento, ampia possibilità di risalire alla fonte dell'obbligazione e di spiegare tutte le proprie difese.

Cass. civ. n. 11900/2003

Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo c.p.c., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella specie, l'Inps) sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell'Inps, che possono fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria.

Cass. civ. n. 8323/2000

Ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini; in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.

Cass. civ. n. 3591/2000

Il ricorso per decreto ingiuntivo può essere redatto anche in modo sommario, purché accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., con la conseguenza che, con riguardo a ricorso per ingiunzione proposto dall'Inps per il recupero di contributi, non può rilevarsi alcuna irritualità nel caso di mancata indicazione delle causali specifiche dei contributi richiesti ove il ricorso sia suffragato dalla dichiarazione del funzionario dell'ente ai sensi dell'art. 635 cit.; l'opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale.

Cass. civ. n. 8211/1995

Gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza costituiscono, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., prova idonea ai fini della concessione di decreto ingiuntivo per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, a prescindere dalla circostanza (che può avere rilievo solo sul piano interno e della regolarità amministrativa) che i funzionari stessi non siano all'uopo ritualmente autorizzati, né allo stesso tempo (salva l'applicabilità nel giudizio di opposizione delle comuni regole in materia di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio) rileva l'eventuale contraddittorietà tra diversi accertamenti compiuti dai medesimi funzionari, data la loro natura non di atti amministrativi di natura provvedimentale, ma di operazioni rivolte alla ricognizione di dati, non richiedenti motivazione. (Nella specie la parte ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto la violazione dell'art. 5 della L. 22 luglio 1961, n. 628, in materia di svolgimento dei poteri ispettivi da parte dei funzionari degli enti).

Cass. civ. n. 4512/1995

Per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella specie, dell'Inps) integra prova scritta idonea alla pronuncia di decreto ingiuntivo, secondo la previsione dell'art. 635, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 3714/1986

La documentazione che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo non perde, per il solo fatto dell'opposizione proposta avverso lo stesso, la propria attitudine probatoria nel relativo procedimento ordinario. Consegue che gli accertamenti previsti dall'art. 635 c.p.c., relativi ai crediti per contribuzioni sociali, mantengono anche nel giudizio di opposizione la loro idoneità specifica ad essere fonti di prove, ancorché esposta al confronto con le prove contrarie ed al vaglio critico del giudice.

Cass. civ. n. 3148/1985

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'ispettorato del lavoro (che, ex art. 2700 c.c., fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) integrano la prova scritta per l'ingiunzione di pagamento dei contributi omessi (art. 635 c.p.c.), mentre nel successivo giudizio di opposizione, come possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini, così, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.

Cass. civ. n. 4571/1981

Gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari dell'ente previdenziale costituiscono prove idonee, a norma del secondo comma dell'art. 635 c.p.c., per l'emanazione di un decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'Inps abbia fato ricorso alla procedura monitoria per ottenere la restituzione di assegni familiari corrisposti sulla base di un rapporto di lavoro la cui esistenza sia stata disconosciuta dall'istituto medesimo.

Cass. civ. n. 3433/1980

L'ente mutualistico il quale agisce nei confronti del produttore di medicinali per ottenere il pagamento delle somme cui ha diritto a titolo di sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali medesimi, mediante richiesta di decreto ingiuntivo, assolve all'onere probatorio della prova scritta producendo un estratto dei propri libri o registri, relativo alla sussistenza ed ammontare del credito, purché tale estratto sia stato dichiarato conforme ai libri medesimi sottolineandosene altresì la regolare tenuta.

Cass. civ. n. 1312/1980

Prove scritte idonee all'esperimento del procedimento di ingiunzione per i crediti dello Stato o di enti ed istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., devono ritenersi anche gli estratti di libri o registri dell'amministrazione, ove un competente funzionario ne attesti la conformità alle risultanze di quei libri o registri, regolarmente tenuti.

Cass. civ. n. 2568/1979

Il procedimento monitorio per il recupero dei crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza ed assistenza dei contributi dovuti per ogni forma di previdenza ed assistenza obbligatorie è ammissibile anche a seguito del nuovo rito del lavoro introdotto con L. 11 agosto 1973, n. 533 giacché il richiamo che l'art. 635 c.p.c. fa all'art. 459 c.p.c. non può ritenersi abrogato, ma deve ritenersi in vigore come richiamo agli artt. 442 e 444, comma terzo, (nuovo testo), che hanno sostituito gli artt. 459 e 461, comma terzo, c.p.c. (vecchio testo). Peraltro, ove a tale decreto ingiuntivo sia proposta opposizione, al relativo giudizio va applicato il rito del lavoro (art. 442 c.p.c.) (nuovo testo), trattandosi di un giudizio di cognizione di primo grado, riferentesi alla materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

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