Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1420 del 30 maggio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per ingiunzione sottoscritto da un procuratore legale non iscritto in alcuno degli albi dei tribunali del distretto della Corte d'appello di cui fa parte il giudice adito è affetto da nullità assoluta e insanabile. La nullità assoluta del ricorso per ingiunzione sottoscritto da un procuratore legale esercente extra territorium si estende al decreto ingiuntivo e al giudizio di opposizione e non è sanata per effetto della costituzione in questo giudizio di un procuratore iscritto in uno degli albi del distretto di cui fa parte l'autorità giudiziaria adita. Il giudice — davanti al quale sia stata proposta opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su un ricorso affetto da nullità assoluta, perché sottoscritto da un procuratore esercente extra territorium — non può pronunciare sulla domanda introdotta con il ricorso nullo, anche se nel giudizio di opposizione la parte opposta si sia costituita a mezzo di un procuratore legalmente esercente. La corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado, che — invece di dichiarare la nullità del giudizio di opposizione, perché il ricorso per ingiunzione era stato sottoscritto da un procuratore legale esercente extra territorium — abbia pronunciato sul merito.

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