Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 17847 del 19 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza gią fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullitą di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).

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