(massima n. 1)
L'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardivitą di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione gią in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformitą alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso.