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Articolo 669 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 669 bis Codice di procedura civile

La domanda si propone con ricorso (1)(2) depositato nella cancelleria del giudice competente (3)[669ter, 669quater, 669quinquies].

Note

(1) Il legislatore ha scelto la forma del ricorso per introdurre la domanda cautelare al fine di garantire l'esigenza di celerità che il procedimento cautelare richiede. Il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice competente sia che la domanda venga presentata ante causam sia se avanzata durante la pendenza del giudizio di merito. In corso di causa il ricorso può essere inserito nel verbale di udienza. Si precisa che la domanda cautelare risulta inevitabilmente connessa con il giudizio di merito, tant'è che nel ricorso presentato ante causam è necessario indicare anche gli elementi essenziali alla individuazione della domanda per il merito, in ragione della quale si individua il giudice competente. Nel caso in cui la domanda cautelare venga richiesta durante la pendenza del giudizio di merito, il ricorrente non è obbligato ad indicare la domanda che intende proporre al giudice di merito, ma questo dovrà valutare se il provvedimento cautelare richiesto risulti utile alla salvaguardia dei diritti che sono oggetto del giudizio a cognizione piena.
(2) Gli elementi necessari del ricorso sono: l'indicazione dell'ufficio giudiziario, l'indicazione delle parti, l'indicazione del tipo di provvedimento richiesto (petitum), l'indicazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere con il ricorso (causa petendi), l'esposizione dei fatti costitutivi del diritto che si fa valere; l'indicazione del periculum in mora e degli elementi probatori che sono a base del fumus boni iuris, le conclusioni, la procura conferita al difensore nei casi in cui la parte non possa stare in giudizio personalmente. Se si tratta di un ricorso ante causam è necessario che il ricorrente indichi il diritto controverso di cui si chiede la tutela, poiché il giudice deve valutare la probabile esistenza del diritto da cautelare e il provvedimento che intende richiedere nel giudizio di merito.
(3) Il giudice competente a conoscere della domanda cautelare, sia ante causam che in pendenza di giudizio, è quello competente a conoscere del merito. Tale competenza è negata al giudice di pace in ragione del fatto che si tratta di un magistrato non togato, quindi nel caso in cui nel merito risultasse competente il giudice di pace il provvedimento cautelare dovrà essere emesso in ogni caso dal Tribunale in composizione monocratica.

Spiegazione dell'art. 669 bis Codice di procedura civile

La disposizione in esame individua il ricorso quale atto introduttivo del procedimento cautelare, disponendo che lo stesso deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente.
E’ dubbio se l’istanza possa essere formulata direttamente in udienza e inserita nel verbale oppure debba essere depositata con ricorso separato; prevale, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi che ne ammette il deposito in udienza.
Insieme al ricorso devono essere depositati gli eventuali documenti offerti in comunicazione nonché la procura alle liti se contenuta in documento separato e non apposta in calce o a margine dell'atto.

Poiché nulla viene detto circa gli elementi del ricorso, occorre fare riferimento alla disposizione generale contenuta all’art. 125 del c.p.c.; pertanto, è necessario che esso contenga non solo l'indicazione delle parti e dell'organo adito, ma anche:
  • l'individuazione in modo specifico del diritto sostanziale per il quale si richiede la cautela;
  • il tipo di provvedimento tipico o atipico richiesto al giudice;
  • l'esposizione dei fatti costitutivi al fine della valutazione del fumus bonis juris;
  • l'individuazione del periculum in mora e gli elementi probatori per desumerlo.

Massime relative all'art. 669 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16851/2011

Č valida, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell'atto di ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento cautelare, della domanda di merito concernente una controversia di lavoro, senza che assuma rilievo la circostanza che il giudice non abbia dato prioritā agli adempimenti previsti dall'art. 415 c.p.c. e che nel fissare l'udienza per la trattazione del merito, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 415, quinto comma, c.p.c., determinandosi, in tale evenienza, una nullitā che resti sanata per effetto della comparizione del convenuto che abbia accettato il contraddittorio. Ne consegue che, rigettate le istanze cautelari, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti č finalizzato alla prosecuzione del giudizio, sicché la sua notifica va fatta al procuratore costituito.

Cass. civ. n. 12620/2006

In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (in data 30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, conv. con modif. nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l'applicabilitā ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990) č applicabile ai giudizi non ancora conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato. In tale ipotesi, la declaratoria di inefficacia di un sequestro adottato in precedenza dal giudice istruttore resta regolata dall'art. 669 c.p.c., ditalchč la relativa istanza va rivolta al tribunale.

Cass. civ. n. 7779/2002

In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l'applicabilitā ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990, e, per ragioni di armonizzazione con la citata nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati e non convalidati) non č applicabile retroattivamente ai giudizi conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato.

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