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Articolo 85 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca e rinuncia alla procura

Dispositivo dell'art. 85 Codice di procedura civile

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi (1) (2), ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [301] (3).

Note

(1) La rinuncia da parte del difensore può essere espressa o può risultare anche da fatti concludenti. La legge infatti non richiede alcuna formalità specifica, ritenendo che sia sufficiente il comportamento dal quale si possa desume la volontà di abbandonare il proprio incarico.
(2) La morte del procuratore, a differenza di quanto accade per revoca o la rinuncia, determina l'interruzione del processo dal giorno dell'evento, anche in mancanza di comunicazione formale dello stesso (si cfr. l'art. 301). Allo stesso modo, il processo subisce un arresto quando il difensore è radiato (o sospeso) dall'albo. Diversa è la conseguenza della cancellazione volontaria dall'albo, in quanto venendo equiparata ad una rinuncia alla procura, non determina l'interruzione del processo.
(3) La norma precisa che nei confronti dell'altra parte la revoca o la rinuncia dell'incarico cominciano a produrre i loro effetti dal momento in cui il nuovo procuratore si è costituito in giudizio. Fino a tale momento il vecchio difensore conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poichè è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del c.d. ius postulandi, cioè del potere di compiere e ricevere atti.
Diversamente, nei rapporti tra difensore e cliente la revoca o la rinuncia divengono efficaci nel momento in cui sono comunicati.

Ratio Legis

La norma in analisi dispone che la revoca o la rinuncia non abbiano effetto nei confronti dell'altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione da parte del nuovo difensore, ha lo scopo di impedire che vengano usate per ostacolare il regolare svolgimento della causa o, comunque per ritardarne l'iter. Essa garantisce, altresì, l'effettività del diritto di difesa.

Spiegazione dell'art. 85 Codice di procedura civile

La revoca è l'atto con cui la parte toglie il mandato al suo difensore, mentre la rinuncia è l'atto con cui il difensore si dimette dalla difesa.
La norma in esame si limita a stabilire che entrambi gli atti sono possibili e quali sono gli effetti che ne discendono, non stabilendo per essi alcun requisito di forma; da ciò se ne è dedotto che possono aver luogo anche per facta concludentia (a tal fine, indubbiamente, non è sufficiente la sola assenza del difensore alle udienze, richiedendosi anche il ricorrere di altri fatti che, unitamente a detta assenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra parte e difensore).
Ciò posto, può osservarsi che questa norma detta una disciplina delle vicende della procura alle liti completamente diversa da quella prevista per la procura al compimento di atti di diritto sostanziale; infatti, mentre per quest’ultima è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli e chi li ha ricevuti, dismetterli, con efficacia immediata, al contrario né la revoca né la rinuncia della procura alle liti privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, finchè non siano accompagnati dalla sua sostituzione (è questo il c.d. principio della perpetuatio).

La ratio di tale diversità di disciplina sta nel fatto che, con la procura alle liti, la parte non attribuisce al procuratore dei poteri da lei liberamente voluti, ma si limita soltanto a designare il procuratore cui attribuire lo ius postulandi, il quale, a sua volta, consiste in un insieme di poteri già predeterminati dalla legge processuale.
Una eventuale vacatio di ius postulandi, infatti, potrebbe essere fonte di danni per la parte che ha conferito il patrocinio, ma anche per l’altra parte, la quale, per compiere i propri atti, deve poter contare su una sicura legittimazione a ricevere.
E’ stato a tale ultimo proposito precisato che, per l'attività di ricevimento degli atti, al difensore non sostituito spettano i diritti di procuratore in base alle tariffe vigenti al momento dei singoli atti, mentre gli onorari di avvocato, competono allo stesso secondo la tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Corollario di tale principio della perpetuatio sarebbe, secondo la Suprema Corte, che il difensore, presso il quale la parte aveva eletto domicilio e a cui sia stata revocata la procura, conserva dei doveri di diligenza nei confronti della parte rappresentata, anche successivamente alla nomina del nuovo difensore, in particolare per quanto riguarda il dovere di dare comunicazione di eventuali notificazioni che abbia ricevuto successivamente alla revoca.
Tale ultimo obbligo rientra infatti nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato.

Non vi è dubbio, poi, che la revoca della procura o la rinuncia al mandato non incidano sull'attività processuale che sia stata già svolta.
La recente dottrina osserva che la rinuncia del difensore al mandato non integra un evento interruttivo del processo, ma può ben tradursi in un impedimento di fatto che causa alla parte la decadenza dai poteri processuali, se il difensore rinuncia al mandato in un modo tale da impedire alla parte di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.
È inoltre pacifico che la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato ai sensi del secondo comma dell'art. 1716 del c.c..

Poiché l'art. 85 esprime un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello jus postulandi e a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa con soluzione di continuità, esso deve essere ritenuto applicabile anche nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, in cui si ha la facoltà di non avvalersi del patrocinio legale ex art. 6, 5° co., D.L. 15.11.1993, n. 453 (conv. in L. 14.1.1994, n. 19).

Occorre infine dire che il principio della perpetuatio espresso da questa norma opera nelle sole ipotesi di revoca della procura e rinuncia al mandato, non in quelle di cancellazione dall'albo, anche se disposta su domanda dell'interessato.
In caso di cancellazione dall'albo, infatti, cessando lo ius postulandi, diventa illegittima la prosecuzione dell'attività professionale.
Ne consegue che il procuratore cancellato dall'albo legittimamente rifiuta la notifica dell'atto di impugnazione e il suo rifiuto non può dare luogo alla cosiddetta notificazione virtuale prevista dall'art. 139 del c.p.c..

In caso di sostituzione del difensore deceduto, effettuata dalla parte con il primo atto utile, la rituale costituzione del nuovo difensore, avvenuta con apposita comparsa di costituzione e partecipazione all'udienza, impedisce l'interruzione del processo anche in caso di successiva sua revoca, che resta inefficace fino alla nomina dell'ulteriore difensore.

Dottrina e giurisprudenza si sono chiesti se nelle ipotesi di revoca e rinuncia, malgrado il disposto dell’art. 301 del c.p.c., la parte possa ottenere una rimessione in termini qualora si traducano in un impedimento di fatto che causa alla parte la decadenza da poteri processuali e avvengano in un modo tale da impedire alla stessa parte di provvedere tempestivamente alla sostituzione del difensore.
La giurisprudenza si è tradizionalmente dimostrata contraria a questa possibilità.
La dottrina si è, invece, sempre dimostrata favorevole alla concessione della rimessione in termini, nel caso in cui la rinuncia del difensore al mandato sia causa di una decadenza processuale di cui la parte non ha colpa, così come nel caso in cui la parte revochi il mandato al difensore, ma non possa poi nominare tempestivamente un nuovo difensore per l'intervento di un caso fortuito (in sintesi, secondo la dottrina, per ottenere la rimessione in termini, occorre che la parte dimostri che nel caso concreto non era inesigibile provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo difensore).

La disciplina dettata dall'art. 85 è, invece, inapplicabile con riferimento agli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale, ed abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
La cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi, a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di PEC; da ciò se ne deve far conseguire che la notifica della sentenza diretta all'ente pubblico al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto di impiego deve ritenersi inesistente e come tale inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato.

Massime relative all'art. 85 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28004/2021

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).

Cass. civ. n. 20840/2021

La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 11/07/2018).

Cass. civ. n. 11504/2016

Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.

Cass. civ. n. 23324/2012

La rinuncia al mandato da parte del procuratore - come la revoca da parte del conferente - è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello "ius postulandi" in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'anteriore procura generale "ad lites", seppure rilasciata per atto pubblico.

Cass. civ. n. 16121/2009

Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata.

Cass. civ. n. 23589/2004

La nomina di un nuovo difesore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà.

Cass. civ. n. 2049/2002

La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 c.p.c. — quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. — purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l'atto in questione sia inammissibile poiché versato in processo contumaciale, non comunicandosi l'eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio (mandato ad litem) che contiene.

Cass. civ. n. 2071/2002

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 5410/2001

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. È, pertanto, nulla la notificazione dell'atto di appello, eseguita presso il nuovo difensore per il quale non risulti ancora rilasciato il mandato in sostituzione del precedente che abbia rinunciato al mandato medesimo, qualora il giudice non ne abbia ordinato la rinnovazione per le parti assenti. (Nella specie, l'atto d'impugnazione era stato notificato al nuovo difensore, ancorché dall'epigrafe della sentenza risultasse ancora il precedente; conseguentemente la S.C., enunciando il principio succitato, ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, rilevando nel contempo che, essendo ormai l'atto d'impugnazione pervenuto a conoscenza degli appellati, poi ricorrenti per cassazione, la riassunzione davanti al giudice del rinvio avrebbe reso superflua una nuova notificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 291).

Cass. civ. n. 9294/2000

A norma dell'art. 85 c.p.c., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato.

Cass. civ. n. 10643/1997

Le vicende della «procura alle liti» sono disciplinate, dall'art. 85 c.p.c., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano — di per sé — il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue — appunto — dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma — come quelli in cui si concreta lo ius postulandi — sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.

Cass. civ. n. 1085/1996

Il difensore che abbia rinunciato al mandato, o al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio (art. 85 c.p.c.). Ne consegue che, per la circoscritta attività di ricevimento degli atti, spettano al difensore non sostituito i diritti di procuratore in base alle tariffe vigenti al momento dei singoli atti, nonché gli onorari di avvocato in base alla tariffa in vigore al momento della rinuncia o della revoca, a nulla rilevando che dopo la cessazione dell'incarico sia intervenuta altra tariffa professionale. Tuttavia, ove il difensore, nonostante la revoca o la rinuncia, abbia svolto in concreto attività difensive, dette attività, in assenza di elementi da cui desumere il ripristino del rapporto di patrocinio e salvo ratifica, possono essere inquadrate soltanto nell'istituto della gestione di affari, con conseguente applicabilità della relativa disciplina e, in particolare, dell'art. 2031 c.c.

Cass. civ. n. 6290/1992

Con riguardo all'attività professionale di avvocati e procuratori che sono dipendenti da ente pubblico ed iscritti «nell'albo speciale annesso all'albo professionale» ed abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo senza alcuna ultrattività non rilevando in contrario il disposto dell'art. 85 c.p.c. che, nel sancire la inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, non incide sui rapporti fra questi e la parte da lui rappresentata, né impedisce che l'estinzione del mandato di patrocinio, qualunque ne sia la causa, abbia fra tali soggetti effetto immediato. Ne consegue che qualora l'avvocato dipendente abbia, pur dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestato ulteriormente la propria attività professionale senza essere investito di nuovo e rituale mandato, non ha diritto, per tale opera a pretendere dall'ente la liquidazione di diritti ed onorari sulla base della tariffa professionale.

Cass. civ. n. 2091/1992

La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 c.p.c., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all'udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 c.p.c.).

Cass. civ. n. 3346/1990

Qualora una parte sia assistita da due difensori, autorizzati a rappresentarla in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente, la comunicazione del decesso di uno dei due difensori, fatta in giudizio dall'altro difensore, il quale contemporaneamente dichiari di rinunziare al mandato, non determina l'interruzione del processo, poiché la rappresentanza processuale della parte si concentra nel procuratore superstite, che, nonostante la rinuncia, continua a rappresentarla fino alla sua sostituzione con altro procuratore.

Cass. civ. n. 3009/1984

La rinunzia al mandato, come atto di natura processuale riferibile esclusivamente al difensore ed, inoltre, inefficace nei confronti dell'altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore stesso, non implica alcuna rinuncia all'azione né pregiudizio alcuno per la parte da quest'ultimo rappresentata, e pertanto qualora detta rinuncia venga formulata immediatamente dopo la formulazione di una riserva di appello, questa non perde la sua funzione tipica di assicurare la conservazione del diritto di impugnazione per il tempo differito.

Cass. civ. n. 1870/1976

L'art. 85 c.p.c., il quale stabilisce che la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e cioè sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. I rapporti interni fra procuratore e cliente, infatti, rimangono disciplinati dal cosiddetto contratto di patrocinio, con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità del procuratore nei riguardi del cliente, il quale, d'altronde, può sempre rescindere con effetto immediato il rapporto di rappresentanza processuale provvedendo alla nomina di altro difensore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 85 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 03/01/2023 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere connesso a quello n. Q202232491.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica al contribuente un pignoramento presso terzi (c/c/ Bancario) .

Il contribuente da mandato all’avvocato per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il processo esecutivo viene sospeso.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione incardina il processo di opposizione nel merito.

Nel corso del primo grado del processo di merito, il contribuente revoca il mandato all’avvocato e ne nomina uno nuovo, il nuovo avvocato non comunica al Giudice dell’esecuzione della revoca del precedente difensore, limitandosi a comunicarlo solo al Giudice del merito dell’opposizione.

Con quest’ultimo difensore del contribuente, la causa del merito viene vinta in primo grado e in appello dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’avocato dell’Agenzia delle Entrate notifica all’avvocato revocato nel corso del processo di merito di primo grado, la riassunzione del procedimento esecutivo, e non comunica la riassunzione del processo esecutivo al nuovo avvocato che ha assistito il contribuente (solo) nel giudizio di merito di primo e secondo grado.
Dunque sembrerebbe che l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia correttamente notificato al (revocato) precedente difensore del giudizio di esecuzione in quanto sembra avere ritenuto il giudizio di merito ininfluente in relazione alla corretta comunicazione della riassunzione del procedimento esecutivo, dacché non ha ricevuto ne lui nel il Giudice di esecuzione alcuna comunicazione della revoca del precedente difensore di fatto revocato anche nel giudizio di esecuzione.

La domanda è: è corretta la notifica della comunicazione dell’avvocato dell’ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione al precedente avvocato revocato nel corso del giudizio di opposizione e di fatto anche nel procedimento esecutivo ?
In ipotesi che la notifica dell’avv. dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sia corretta, come avrebbe dovuto comunicare il nuovo avvocato intervenuto in sede di merito, al Giudice dell’Esecuzione e all’Agenzia delle Entrate Riscossione la revoca anche del procedimento esecutivo dell’avvocato precedente al fine di evitare che l’avv. dell’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicasse la riassunzione al revocato difensore del contribuente?

O invece vale anche nella prospettata fattispecie quanto già comunicato nel Vs. parere n. Q202232491?

In conclusione, alla luce di quanto suddetto, quale è la strategia migliore che dovrà seguire l’avvocato del contribuente che lo ha assistito nei due gradi di giudizio del processo di merito?

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 12/01/2023
Il presente parere è certamente connesso a quello reso al quesito avente ID n. Q202232491.
C’è da rilevare che la risposta fornita a quel parere scontava una incompletezza d'informazioni. Mancava, infatti, la notizia, aggiunta nel quesito odierno, circa il fatto che nel processo esecutivo non fosse stata data comunicazione della revoca del precedente difensore e della nomina del nuovo avvocato.
Tale informazione, ripetiamo non chiara nel precedente quesito, obbliga a rilevare che il giudizio esecutivo e quello di opposizione all’esecuzione costituiscono due procedure differenziate e la revoca del difensore nell’una procedura non produce effetti automatici anche nell’altra.
E’ evidente, dunque, che la revoca del mandato avrebbe dovuto essere rappresentata anche nel giudizio esecutivo.
Difatti ai sensi dell’art. 85 c.p.c. "la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore".
La norma precisa che nei confronti dell'altra parte la revoca o la rinuncia dell'incarico cominciano a produrre i loro effetti dal momento in cui il nuovo procuratore si è costituito in giudizio. Fino a tale momento il vecchio difensore conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poiché è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del c.d. ius postulandi, cioè del potere di compiere e ricevere atti.
Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11504 del 3 giugno 2016).
Diversamente, nei rapporti tra difensore e cliente, la revoca o la rinuncia divengono efficaci nel momento in cui sono comunicati.
Correttamente, dunque, la controparte ha notificato l’atto di riassunzione all’unico difensore costituito nel procedimento esecutivo.
La revoca e la nomina di altro difensore avrebbero dovuto essere depositate telematicamente dal nuovo difensore nel fascicolo telematico del processo esecutivo.
L’avvocato costituito nel giudizio di merito, dunque, munito di nuova procura per il giudizio riassunto, avrà certamente interesse a costituirsi regolarmente nel giudizio di riassunzione al fine di far valere tutte le ragioni di difesa dell’esecutato.


Anonimo chiede
domenica 08/07/2018 - Veneto
“Mi trovo in una situazione kafkiana.
Ho iniziato una causa civile con un avvocato A. Ancora prima delle udienze dei testi a mio favore, ho revocato l'incarico ad A tramite PEC. A mi invia nota spese e data della prossima udienza. Prima dell'udienza invio copia della revoca e conferisco incarico verbale (in seguito confermato da varie email ed sms, oltre ad alcuni incontri di persona) a B, per inserirsi nel procedimento e pure contestare la parcella di A (quest'ultima attività subito riscontrata via email con molte considerazioni da parte di B). Sottolineo che B già mi rappresentava in cinque altri procedimenti, tra penali e civili.
Dopo due mesi, non avendo nessuna comunicazione né da uno, né dall'altro (B nel frattempo risulta irreperibile via telefono, sms ed email), vado personalmente in Tribunale e vengo a conoscenza che B non ha depositato nulla e che c'è un udienza tra un mese (il giorno xxx). Continuo a chiamare B e ad inviare email senza alcuna risposta (né mi richiama), riesco finalmente ad avere una prova che B non è morto, dopo avere chiamato insistentemente una sua assistente: B mi informa via email semplice (non mi richiama nemmeno al telefono), di essere stato "fermo per un problemino di salute" e che l'udienza in oggetto il giorno xxx è "proforma" di rinvio alla fase conclusionale, che in seguito a questa udienza "abbiamo" 60 giorni per depositare le conclusioni e che al più presto mi contatterà per vederci e predisporre insieme questa "conclusionale", ed anche per la firma formale del mandato professionale. Tutto scritto via email.
Trenta giorni dopo circa, non avendo più alcun riscontro da B ancora più volte sollecitato via telefono ed email, preoccupatissimo dei danni che stesse facendo A, mi reco nuovamente in Tribunale dove mi si informa che:
1-il giudice nell'ultima udienza del xxx ha chiuso il procedimento e contestualmente ha emesso sentenza a mio sfavore
2-che non posso nemmeno ricorrere in Appello, perchè sono trascorsi più di 30 giorni dalla sentenza.
Quindi ho perso causa, appello, devo pagare A per quanto fatto prima della revoca ed anche le spese processuali della controparte. Intanto B rimane irreperibile.
Nessuno mi ha mai avvisato di nulla, probabilmente le udienze sono andate deserte (eccetto per la controparte che era ben presente), non ci sono state audizioni di miei testi, né dibattimento, né conclusioni riassuntive a mio favore, il giudice ha sentenziato a meno di sei mesi dalla prima udienza di conciliazione, l'unica di cui sapevo ed a cui ho partecipato.
Ovviamente è mia intenzione portare in giudizio uno dei due avvocati per negligenza o imperizia, ma quale? A o B? Chi si è comportato peggio? L'art. 85 c.p.c. dice che A doveva seguire la causa ed almeno avvisarmi di tutto quello che stava accadendo fino alla nuova procura di B, che non è mai stata depositata.
D'altra parte la Cassazione con sentenza 8850/2004 ha riconosciuto che "il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti ..." (e le varie email di B ne sono conferma, in particolare l'ultima ove, purtroppo asserendo incredibilmente circostanze rivelatesi completamente non vere, si rileva più di un indizio circa l'accettazione del mandato professionale da parte di B: "mi firmerà formalmente il mandato").
Al di là del fatto che la causa era in buona parte a mio favore (tant'è che era partita addirittura come procedimento penale per danneggiamento, poi depenalizzato), mi sembra incredibile che tutto sia avvenuto a mia completa insaputa e, di fatto, senza avere il patrocinio di un legale.
Che cosa posso fare (a parte rimanere completamente sconcertato) ?

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Consulenza legale i 11/07/2018
Il venir meno dell’incarico professionale conferito per rinuncia o per revoca del mandato, non fa cessare gli obblighi di diligenza (art. 1176 c.c.) dell’avvocato nei confronti della parte assistita fino a quando non subentri il nuovo difensore, in quanto non va pregiudicato il diritto di difesa del cliente.
Pertanto, un avvocato revocato non può abbandonare la causa fino a che non abbia formale comunicazione del subentro di altro collega.
Sul punto, si è pronunciato varie volte il Consiglio Nazionale Forense che, ad esempio, nel provvedimento del 12 maggio 2010, n. 35 ha statuito che: “integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, a seguito dell’avvenuta revoca del mandato, ometta di comparire in giudizio alla successiva udienza senza formalizzare a verbale né la stessa revoca né la sua sostituzione con altro difensore, ponendo in essere pertanto un comportamento incompatibile con i doveri di diligenza e correttezza inerenti al mandato. Il difensore revocato, invero, lungi dal potersi ritenere legittimato a disinteressarsi dal successivo corso del giudizio, deve dare atto della revoca nel verbale di udienza al fine di rendere consapevoli il giudice e le controparti di un evento che influisce sulle vicende processuali, ed ha altresì il dovere di accertare che nel giudizio intervenga il legale che l’ha sostituito e di avvertire la parte che non compirà ulteriori attività”.
Su tale aspetto, si è pronunciata più volte anche la Suprema Corte la quale con il provvedimento n. 6648/2017 ha sottolineato che “ai sensi dell’art. 85 c.p.c. ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono ne la revoca nè la rinuncia, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore”.

Ciò premesso, passando allo specifico del caso in esame si osserva quanto segue.

Lo scambio di mail di corrispondenza con l’avvocato B non può essere equiparato al conferimento di un mandato.
Ciò andrebbe bene se si trattasse di una attività di consulenza o comunque stragiudiziale (Corte di cassazione sentenza n. 2319 del 2016); ma non per una attività processuale.
Per quest’ultima occorre una formale procura alle liti che va depositata in atti, procura che nella presente vicenda non c’è mai stata.
Pertanto, l’unico avvocato che era legittimato a partecipare al giudizio che si è concluso con sentenza a Lei sfavorevole era l’avvocato A.
Quest’ultimo, in base all’estratto della sentenza che Lei ci ha trasmesso, avrebbe soltanto dichiarato in udienza la revoca del mandato (anche se nel provvedimento del Giudice si parla di “rinuncia”) senza poi partecipare alle udienze successive, pur in mancanza di intervento di nuovo procuratore, e senza peraltro avvertirLa che non avrebbe compiuto ulteriore attività.

Ciò posto, prima di indicare le possibili soluzioni da percorrere, dobbiamo precisare che i termini per l’appello scadono dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine è di 30 giorni soltanto se quest’ultima è stata notificata dalla controparte al Suo avvocato (cioè all’avvocato A).
Se così fosse, quest’ultimo sarebbe responsabile anche di non averLe comunicato la notifica della sentenza e quindi di averLe fatto scadere i termini per l’appello.
Se invece non vi è stata alcuna notifica, ribadiamo che il termine per l’appello è di sei mesi.

Fermo quanto precede, a prescindere dall’aspetto relativo all’eventuale impugnazione della sentenza, l’avvocato A è sicuramente responsabile sotto il profilo deontologico ed in tal senso potrebbe essere fatto un esposto al competente Consiglio dell’Ordine rappresentando i fatti ed allegando la documentazione (in particolare, la revoca del mandato e copia dei verbali di udienza dove risulta la mancata partecipazione dell’avvocato).

Oltre l’aspetto della responsabilità sotto il profilo deontologico (che appare pacifica), si ritiene possa essere sussistente anche una responsabilità professionale a carico dell’avvocato A.
Sotto tale aspetto, ricordiamo che l’art. 1176 c.c. al secondo comma prevede che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (come quella forense) la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Sul punto, la Cassazione ha più volte statuito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone". (Cass. 1984/2016).
Nel caso in esame, nello stralcio di sentenza che ci è stato trasmesso, leggiamo che i testi di parte ricorrente (seppur ammessi) non sono mai comparsi.
Non sappiamo se la mancata comparizione sia dovuta ad una mancata intimazione dell’avvocato o se pur intimati non siano comparsi.
Ad ogni modo, anche in questa seconda ipotesi, l’avvocato avrebbe dovuto produrre in giudizio l’atto di intimazione regolarmente notificato onde evitare di incorrere nella decadenza.
Inoltre, leggiamo anche che le circostanze dedotte da parte ricorrente sono risultate sfornite supporto probatorio.
Appaiono dunque sussistere dei concreti elementi che fanno propendere per una responsabilità professionale dell’avvocato revocato che pur sapendo di non essere stato sostituito da altro collega ha -di fatto - abbandonato la difesa recando pregiudizio al proprio assistito.

Suggeriamo quindi di agire su due fronti:
1) presentare un esposto presso il competente consiglio dell’ordine per l’accertamento delle responsabilità deontologiche;
2) rivolgersi ad altro avvocato per valutare i presupposti - che noi riteniamo sussistenti – per intraprendere un eventuale giudizio di responsabilità professionale.

Quanto all’avvocato B, sulla base di quello che è riportato nel quesito, non vi sono responsabilità in ordine all’esito del giudizio. Non escludiamo però che forse potrebbero riscontrarsi delle responsabilità sotto il profilo deontologico. Per poterlo dire con più sicurezza occorrerebbe però esaminare tutta la corrispondenza intercorsa.

Da ultimo, rammentiamo che i compensi dell’avvocato A - al momento - sono comunque dovuti e se non versati La espongono da un recupero forzoso da parte di detto avvocato.
Pertanto, laddove l’importo richiesto sia effettivamente sproporzionato rispetto alla natura dell’incarico, Le suggeriamo di rivolgersi anche per tale aspetto all’Ordine degli avvocati per contestare la parcella.
La contestazione dovrà farsi in forma scritta, da depositare a mani oppure a mezzo raccomandata a/r, e dovrà indicare specificatamente le ragioni per cui non viene ritenuta congrua (evidenziando le differenze tra gli importi dei parametri forensi e quelli richiesti dall’avvocato).