Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 1518 del 21 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).

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