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Articolo 50 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Dispositivo dell'art. 50 quater Codice di procedura civile

Le diposizioni di cui agli articoli 50bis e 50ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice(1). Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma (2).

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dalla l. 14-7-1950, n. 581.
(2) Si tratta di una nullità a regime intermedio tra quella assoluta e quella relativa, non rilevabile d'ufficio. Tuttavia, parte della dottrina sostiene che sia ammissibile la rilevabilità d'ufficio in ordine al disposto degli artt. 281 septies e 281 octies c.p.c. e può rilevarsi fino alla decisione di primo grado.
Se la nullità di cui si discute viene rilevata in grado d'appello, d'ufficio o su istanza di parte, il giudice riforma la sentenza decidendo nel merito.
Diversamente, nel caso di ricorso in Cassazione, il giudice di legittimità dovrà annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice del merito.

Ratio Legis

La norma oggetto disciplina le conseguenze derivanti dalla violazione delle regole di suddivisione degli affari tra collegio e giudice monocratico. Invero, le norme relative alla composizione monocratica e collegiale del Tribunale non sono riconducibili nè alla disciplina della competenza nè a quella della costituzione del giudice, ma rientrano nel regime di cui all'[[161]], I comma.

Spiegazione dell'art. 50 quater Codice di procedura civile

L’articolo in esame provvede a disciplinare le conseguenze della violazione delle regole di ripartizione degli affari tra collegio e giudice monocratico, stabilendo che la composizione monocratica o collegiale del Tribunale non influisce sulla regolare costituzione dell’organo giudicante.

Viene sostanzialmente confermata la regola già prevista dall’abrogato art. 274 bis c.p.c., il quale disponeva che l’inosservanza delle regole sulla composizione dell’organo giudicante doveva essere fatta valere secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, ovvero mediante l’appello o il ricorso per cassazione, pena il passaggio in giudicato della sentenza e l’impossibilità di una successiva rilevazione.

Occorre precisare che nell’ipotesi di deduzione in appello di tale violazione e di rilevazione del vizio da parte del giudice di secondo grado, sarà quest’ultimo giudice che, anziché rimettere la causa al giudice di primo grado, dovrà decidere il merito della causa.

All’esito del riscontro di fondatezza dell’eccezione di nullità contenuta nell’atto di impugnazione, si dovrà poi fare applicazione dell’art. 162 del c.p.c., il quale prevede che il giudice, quando sia possibile, deve disporre la rinnovazione degli atti ai quali si estende la nullità, compresa la medesima sentenza, per la quale non è esclusa una riproduzione inalterata sotto il profilo del merito da parte del medesimo giudice d’appello o di altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Si tenga presente che l’interesse a far valere la nullità prevista da questa norma è qualificabile come difettoso (con conseguente inammissibilità del rimedio) qualora la deduzione della nullità non venga congiunta alla denuncia di vizi ulteriori relativi agli aspetti sostanziali della decisione.

Massime relative all'art. 50 quater Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 958/2025

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo riferito alla liquidazione di onorari di avvocato, la competenza territoriale e il rito applicabile devono basarsi sulle disposizioni del D.Lgs. 150/2011, che impone la trattazione del giudizio davanti ad un tribunale in composizione collegiale, per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023. La decisione emessa in composizione monocratica è nulla per violazione delle norme sulla composizione del giudice (art. 50-quater, 161 comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 31567/2024

La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non incide sulla liquidazione delle spese processuali, che comprende l'attività difensiva effettivamente svolta nei vari gradi del giudizio. La decisione sull'onere delle spese deve considerare la soccombenza e può disporre una parziale compensazione in caso di soccombenza parziale (art. 50-quater e 161 c.p.c.).

Cass. civ. n. 20862/2024

La decisione sulle cause di opposizione allo stato passivo, incluse quelle relative ai riparti parziali nella liquidazione coatta amministrativa delle compagnie assicurative, deve essere collegiale, come disposto dall'art. 99, comma 11, L. Fall. La violazione di tale disposizione comporta la nullità della decisione, che deve essere fatta valere tramite l'impugnazione della sentenza limitatamente ai motivi previsti dall'art. 50-quater c.p.c., senza che ciò comporti la remessione degli atti al primo giudice. In caso di riconoscimento della nullità, la cassazione del provvedimento e il rinvio della causa al tribunale in composizione collegiale sono obbligatori.

Cass. civ. n. 3586/2024

In caso di controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che esse siano trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori; pertanto, se la decisione è stata deliberata da un solo giudice si configura la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 50-quater del codice di rito.

Cass. civ. n. 30019/2023

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito; pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.

Cass. civ. n. 9224/2023

All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.

Cass. civ. n. 7814/2023

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.

Cass. civ. n. 26729/2019

In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).

Cass. civ. n. 28040/2008

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita ), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.

Cass. civ. n. 12206/2007

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l'hanno preceduta, con la conseguenza che non appare possibile ipotizzare nel riportato caso una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione con riferimento all'acquiescenza prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da parte del tribunale dell'obbligo di verificare, all'atto della decisione, le norme che regolano la propria composizione. (Nella specie, in relazione ad un ricorso avverso decisione del tribunale in composizione collegiale resa a seguito di opposizione a decreto di liquidazione di compensi in favore di c.t.u., la S.C. ha rigettato l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui si sarebbe dovuto intendere che la ricorrente, originaria opposta, non avendo formulato alcuna riserva sulla costituzione del tribunale, avesse accettato la collegialità del giudice dinanzi al quale era stata evocata, così rinunciando a far valere il vizio della decisione derivante dalla costituzione del tribunale). (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 11288/2007

L'inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 50 bis c.p.c. sulla composizione collegiale del tribunale(nella specie relativamente a causa di riduzione per lesione di legittima) determina, ai sensi dell'art. 50 quater, una nullità da fare valere, secondo quanto previsto dall'art. 161 c.p.c., con i motivi di gravame.

Cass. civ. n. 12174/2005

La norma dell'art. 50 bis c.p.c., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina — secondo quanto prevede l'art. 50 quater c.p.c. — una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c. con i motivi di gravame. L'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Cass. civ. n. 6071/2005

Allorquando una controversia che, per effetto del disposto dell'art. 244 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (a mente del quale «le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica»), avrebbe dovuto svolgersi davanti al tribunale in composizione monocratica (nella specie, opposizione avverso la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma sesto, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286), si svolga invece dinanzi al tribunale in composizione collegiale, si verifica una nullità del procedimento, regolata dall'art. 50 quater c.p.c., in forza del quale le disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, di cui agli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c., non si considerano attinenti alla costituzione del giudice; ne consegue che la nullità suddetta è sottoposta alle sanatorie generali previste dall'art. 157 c.p.c., tra le quali quella determinata dall'acquiescenza manifestata dalla parte interessata a dedurle. (Nella specie, trattato il ricorso in opposizione avverso la revoca del permesso di soggiorno dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica e non avendo la parte nulla eccepito al riguardo, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto avverso il decreto della corte d'appello in sede di reclamo, ha ritenuto che fosse preclusa in tale sede la possibilità di dedurre la nullità perché sanata per acquiescenza).

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