(massima n. 1)
La decisione sulle cause di opposizione allo stato passivo, incluse quelle relative ai riparti parziali nella liquidazione coatta amministrativa delle compagnie assicurative, deve essere collegiale, come disposto dall'art. 99, comma 11, L. Fall. La violazione di tale disposizione comporta la nullità della decisione, che deve essere fatta valere tramite l'impugnazione della sentenza limitatamente ai motivi previsti dall'art. 50-quater c.p.c., senza che ciò comporti la remessione degli atti al primo giudice. In caso di riconoscimento della nullità, la cassazione del provvedimento e il rinvio della causa al tribunale in composizione collegiale sono obbligatori.