(massima n. 1)
In caso di controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che esse siano trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori; pertanto, se la decisione č stata deliberata da un solo giudice si configura la nullitā della sentenza ai sensi degli artt. 50-quater del codice di rito.