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Articolo 33 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cumulo soggettivo

Dispositivo dell'art. 33 Codice di procedura civile

Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo (1) possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse (2), per essere decise nello stesso processo [103, 274] (3) (4).

Note

(1) La connessione a cui la norma si riferisce può essere per il titolo (es.: domande contro più debitori di una obbligazione divisibile), per l'oggetto (es.: rivendica dello stesso bene nei confronti di più compossessori) o per il titolo e per l'oggetto (es.: risarcimento del danno chiesto al conduttore e al proprietario di un autoveicolo). Pertanto, l'ambito di operatività della previsione è ristretto alla sola ipotesi di cumulo soggettivo passivo. Si tratta di connessione oggettiva propria, diversa da quella impropria: quest'ultima, alla quale non si applica l'articolo in commento, si realizza quando l'opportunità della trattazione congiunta è indotta dalla necessità di risolvere, ai fini della decisione totale o parziale, identiche questioni di fatto o di diritto. Essa quindi non può comportare uno spostamento della competenza territoriale, ma soltanto consentire la riunione delle cause, se queste sono devolute alla cognizione dello stesso giudice.
(2) La norma individua la facoltà di proporre la domanda al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno qualsiasi dei convenuti solamente nelle ipotesi in cui vengano derogati i fori generali delle persone fisiche [v. 18] e delle persone giuridiche [v. 19]; non opera, invece, quando il legislatore abbia stabilito un foro speciale per un determinato rapporto, come, ad esempio, nelle cause tra soci [v. 23].
(3) E' bene precisare che la modificazione della competenza territoriale per effetto della proposizione di più domande connesse contro più persone non può comportare alcuna deroga alle regole ordinarie sulla competenza per valore. In ogni caso, tale modificazione non può operare in caso di competenza territoriale inderogabile [v. 28 c.p.c.], per materia o per grado.
(4) Anche quando le parti abbiano pattuito un foro convenzionale, quest'ultimo determina un'ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione e non un foro inderogabile [v. 28 c.p.c.], questo anche quando sia stabilito come esclusivo ai sensi dell'art. 29 del c.p.c.. Di talché, ben può la competenza territoriale subire, anche in questo caso, una modificazione, ai sensi dell'art. 33.

Ratio Legis

La norma individua un'eccezione alle regole generali sulla competenza dettate dagli artt.18 e 19, in quanto disciplina l'ipotesi in cui l'attore convenga in giudizio più persone consentendo l'attrazione delle cause di fronte al medesimo giudice qualora tra le cause vi sia una connessione per il titolo o per l'oggetto.

Spiegazione dell'art. 33 Codice di procedura civile

L'art. 33 c.p.c. consente di derogare alla competenza territoriale al fine di realizzare il simultaneus processus tra più cause intercorrenti tra soggetti diversi, connesse per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, realizzandosi il c.d. litisconsorzio facoltativo semplice.

Si ha connessione per titolo quando diverse cause hanno in comune la causa petendi, ossia la fattispecie costitutiva; tale identità di causa petendi può essere totale o parziale, anche se in realtà è ben difficile trovarsi di fronte alla totale identità dell'intero complesso dei fatti costitutivi di ciascun autonomo diritto (un esempio è quello delle azioni proposte dal creditore nei confronti di tutti gli eredi del debitore).

Ricorre invece identità di oggetto, ossia connessione obiettiva fra le domande proposte contro più convenuti litisconsorti passivi, nel caso, ad esempio, dell'azione di rivendica di una medesima cosa mobile proposta contro più compossessori, ovvero delle azioni dirette al pagamento del premio promosse contro l'assicurazione e la ditta riassicuratrice

Alle ipotesi previste dall'art. 33 c.p.c., qualificabili come ipotesi di connessione per mera coordinazione, non si applica il disposto di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 40 del c.p.c. (ove viene prevista la deroga della competenza del giudice di pace in favore di quella del Tribunale), né il 3° co. del medesimo articolo (che consente la deroga al rito applicabile per alcune delle cause connesse).

La connessione disciplinata da questa norma può influire soltanto sulla determinazione della competenza per territorio, in quanto nel caso della competenza per materia è abbastanza raro che più cause connesse per titolo o per identità di oggetto possano essere assegnate, dalla legge, a giudici diversi ratione materiae, mentre per quanto concerne la competenza per valore, poichè la disposizione in esame non dice nulla, si ritiene che la disciplina delle deroghe ai criteri ordinari di competenza debba essere integrata con quanto previsto dall'103.
Quest'ultima norma, consentendo la separazione delle cause e la possibilità di rimettere al giudice inferiore la causa di sua competenza, prevede, implicitamente, la possibilità di derogare anche alla competenza per valore e rende ammissibile la regola della competenza del giudice superiore per la trattazione simultanea delle cause connesse per titolo od oggetto.

Per la realizzazione del cumulo processuale (litisconsorzio passivo), l’art. 33 c.p.c. consente che tutte le controversie connesse per l'oggetto o per il titolo vengano proposte innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti in base ad uno dei fori generali previsti dall'art. 18 del c.p.c. e dall'art. 19 del c.p.c. (è controverso se tale vis actractiva possa operare anche in favore di un giudice competente in forza di un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dai suddetti artt. 18, 19).

Secondo la giurisprudenza, la deroga può operare solo in favore del giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, senza che possano operare i criteri sussidiari stabiliti dall'art. 18 c.p.c. (esempio, il foro di residenza dell'attore, per il caso in cui uno dei convenuti non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio della Repubblica, ovvero nel caso di dimora sconosciuta).
Nella particolare ipotesi in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il cumulo delle cause deve essere realizzato in favore del c.d. foro erariale, mentre nel caso in cui siano sconosciuti la residenza ed il domicilio di tutti i convenuti, rimane comunque applicabile, anche ai fini della norma in esame, il criterio residuale della dimora conosciuta di uno dei convenuti.

Si ritiene in dottrina che, ai fini della disposizione in esame, la deroga della competenza per ragioni di connessione non operi a favore del foro facoltativo previsto dall' art. 20 del c.p.c. (foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio), né a favore del foro determinato per accettazione tacita, argomentando dal rilievo che le disposizioni in materia di deroga alla competenza per ragioni di connessioni non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Non è possibile derogare in forza di questa norma alla competenza determinata in ragione di un foro territoriale inderogabile (è questo il caso, ad esempio, della competenza territoriale funzionale del giudice dell'espropriazione forzata) ovvero in ragione di un foro speciale esclusivo derogabile (artt. 21, 22, 23, 24 c.p.c.), rimanendo ammissibile soltanto una deroga in danno di un foro generale derogabile previsto ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., nonché, almeno secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, in danno di una competenza dettata in ragione di un foro convenzionale esclusivo (artt. 28 e 29 c.p.c.).

La giurisprudenza, poi, è stata chiamata ad occuparsi del caso in cui vengano citati in giudizio più convenuti al solo fine di ottenere lo spostamento di competenza previsto dalla disposizione in commento, e si è affermata la tesi unanime secondo cui, risultando per tale ragione prima facie una delle domande pretestuosa ed infondata, non può ritenersi consentita la deroga a favore della competenza del giudice del luogo in cui uno dei convenuti ha la residenza o il domicilio (a tale scopo, tuttavia, è richiesto da un lato che risulti manifesta la pretestuosità della domanda giudiziale avverso il convenuto fittizio e, dall'altro, che vi sia stata l'eccezione tempestiva da parte del convenuto, salvo che si versi nell'ipotesi di competenza territoriale inderogabile).

Tale tesi giurisprudenziale costituisce, del resto, manifestazione di quel principio generale secondo cui le affermazioni contenute nella domanda giudiziale non valgono, eccezionalmente, a fondare la competenza del giudice adito, allorchè si possano rivelare strumentali a sottrarre la controversia al suo giudice naturale.
Contraria all’applicazione di tale istituto definito del c.d. convenuto fittizio è la dottrina, la quale ribadisce che la competenza va determinata sulla base delle affermazioni contenute nella domanda giudiziale, a prescindere del tutto dalla fondatezza delle stesse nel merito.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto debba escludersi la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 c.p.c. o ai sensi dell'art. 103 del c.p.c. e dell'art. 104 del c.p.c. qualora siano soggette a riti diversi; di conseguenza, è stata esclusa la possibilità di un simultaneus processus nel caso dell'azione di separazione (soggetta al rito speciale) con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno (soggetta al rito ordinario), trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Il medesimo ragionamento è stato seguito nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio.

Massime relative all'art. 33 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12232/2018

Il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto cui è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni o, in subordine, con il subentrante nell'appalto, può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 14540/2017

Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Cass. civ. n. 20310/2016

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Cass. civ. n. 5705/2014

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.

Cass. civ. n. 12444/2013

In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato.

Cass. civ. n. 576/2013

La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande.

Cass. civ. n. 14386/2012

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 c.p.c. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 c.p.c. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5765/2012

L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, si riferisce all'ipotesi del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ., ossia di cause connesse per l'oggetto o per il titolo. Ne consegue che, in relazione a domanda proposta nei confronti di diversi convenuti, concernente l'accertamento dell'indebita escussione, da parte di un creditore straniero, di garanzie autonome prestate da una banca estera e controgarantite da una banca italiana, radicata la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda promossa nei confronti della banca italiana, essa va affermata, per la ritenuta connessione, anche con riferimento alle domande avanzate nei confronti degli altri convenuti. (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che la pendenza, al momento della proposizione della domanda davanti al giudice italiano, di altri giudizi dinanzi a giudice straniero tra alcune delle parti destinatarie del cumulo fosse ostativa all'applicabilità dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, non potendo operare né l'art. 22 della stessa Convenzione, non richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, né l'art. 7, comma 3, della medesima legge n. 218 del 1995, il quale presuppone l'avvenuto accertamento della giurisdizione italiana consentendo al giudice italiano di sospendere, per pregiudizialità, l'esercizio della giurisdizione).

Cass. civ. n. 16007/2011

Qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell'art. 33 c.p.c., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.)

Cass. civ. n. 4750/2009

Quando, in base a titoli contrattuali diversi, sia richiesto nei confronti di più persone il risarcimento del danno per inadempimento, tra le varie domande proposte non sussite una ipotesi di connessione per il titolo, ma ricorre - in relazione al "petitum" relativo alla domanda di risarcimento del danno - una ipotesi di connessione per l'oggetto che, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., legittima lo spostamento della competenza per territorio.

Cass. civ. n. 5090/2008

Con riferimento alle domande proposte da una società italiana nei confronti di una banca italiana, di una società algerina e di una banca algerina, trattandosi di un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione è del giudice italiano, atteso che spetta al giudice italiano la domanda nei confronti della banca italiana e che, sulla base dei criteri di collegamento dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 (mancando una convenzione sulla giurisdizione tra l'Italia e l'Algeria), per le materie incluse (come quella della specie) nella Convenzione di Bruxelles (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971), si applica la stessa Convenzione anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, e che, per l'ipotesi di cumulo soggettivo suddetto, l'art. art. 6, n. 1 della Convenzione consente all'attore, in caso di pluralità di convenuti, di citare il convenuto domiciliato in uno Stato contraente dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. (Nella specie le domande concernevano un contratto cosiddetto di garanzia autonoma e di controgaranzia).

Cass. civ. n. 9277/2002

L'art. 33 c.p.c. — relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti — non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e — ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile — che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 3109/2002

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione soggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. Ne consegue che la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza.

Cass. civ. n. 10123/2000

In tema di competenza per territorio, il principio di cui all'art. 33 c.p.c., secondo il quale all'attore è consentita la scelta tra i diversi fori dei diversi convenuti, derogando al foro che si individua attraverso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi (così derogando alle regole del foro generale), non si applica nel caso in cui l'attore agisca per l'accertamento dell'obbligo del terzoexart. 548 c.p.c., poiché in tal caso, nonostante la eventuale connessione tra le cause instaurate presso i rispettivi fori di residenza o domicilio di ciascun terzo, la competenza del giudice dell'espropriazione forzata è di carattere funzionale (artt. 543, secondo comma, n. 4; 26 c.p.c.), e, pertanto inderogabile.

Cass. civ. n. 9369/2000

La modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute.

Cass. civ. n. 8316/1998

La regola posta dall'art. 33 c.p.c., a termini della quale le cause contro più persone che, a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo, fa riferimento chiaramente al concetto di «cause» e prescinde — pertanto — dalla circostanza che le stesse siano introdotte con ricorso per ingiunzione, piuttosto che con «citazione».

Cass. civ. n. 11212/1996

Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; pertanto in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l'attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo.

Cass. civ. n. 6269/1994

La connessione di cause per il titolo o per l'oggetto consente lo spostamento della competenza per territorio, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.) e non a quello elettivo relativo ad uno dei convenuti perché le regole contenute negli artt. 31 e seguenti c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali sulla competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate.

Cass. civ. n. 9022/1992

La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall'art. 103 c.p.c. e purché l'eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l'ipotesi della connessione di cause (art. 33), soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall'attore a norma dell'art. 20 c.p.c.

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