Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 23 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Dispositivo dell'art. 23 Codice di procedura civile

Per le cause tra soci [2247 c.c.] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19; 46 c.c.] (1) (2) (3); per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (4). Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Note

(1) La norma indica un un foro speciale esclusivo (si cfr.18) ma derogabile.
(2) Per cause fra soci bisogna intendere unicamente le cause aventi ad oggetto il rapporto sociale e non anche quelle tra soci e società o tra società e terzi. Per quanto riguarda la sede della società, si ha riguardo sia alla sede legale che a quella effettiva (art. 19 del c.p.c.).
(3) Nell'ambito di applicazione della norma rientrano tutte le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute ed i comitati (art. 19 del c.p.c.).
(4) Si tratta di un foro esclusivo (art. 18 del c.p.c.) ma derogabile. La norma va applicata a tutte le liti che possono insorgere nell'ambito condominiale, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di beni mobili o immobili.
La legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha aggiunto le parole "ovvero tra condomini e condominio".

Brocardi

Forum condominii

Spiegazione dell'art. 23 Codice di procedura civile

Il foro di competenza territoriale introdotto da questa norma è di tipo speciale esclusivo (per tutte le controversie che possono insorgere tra soci e tra condomini) e derogabile per concorde volontà delle parti.
Per la sua individuazione viene usato un parametro di riferimento oggettivo, ossia la causa petendi della controversia.

La prima parte della norma attiene alle cause tra soci, ossia tutte quelle controversie che trovano il proprio fondamento in una questione attinente direttamente o indirettamente ad un rapporto sociale; si dispone che per tali casi giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui la società ha la propria sede.
Sebbene venga qui utilizzato genericamente il termine “sede”, sia la dottrina che la giurisprudenza sono giunti alla conclusione che, laddove la sede legale non coincida con quella effettiva, può aversi riguardo anche a quest’ultima.
E’ questo, infatti, un principio di valenza generale, al quale può attribuirsi rilevanza anche ai fini della individuazione del giudice competente per territorio.

Inoltre, sebbene la prima parte di questa norma faccia riferimento soltanto alla società ed alle cause tra soci, è opinione pacifica quella secondo cui il suo ambito applicativo si estende anche ai soci di società di fatto, nonché ai membri di associazioni (siano esse riconosciute o meno) ed ai comitati.
Vanno qualificate come cause tra soci tutte quelle che ineriscono al rapporto sociale, comprese le controversie inerenti soggetti il cui rapporto sociale sia stato sciolto, mentre non vi si possono far rientrare quelle tra società e soci o tra società e terzi ad essa estranei (un esempio di quest’ultimo tipo può essere la controversia relativa all’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà di azioni e conseguente domanda di condanna al pagamento del prezzo).

Tra i presupposti richiesti per l’applicazione del foro previsto da questa norma non vi è, almeno secondo l’opinione prevalente corrente in giurisprudenza, la validità del contratto costitutivo di società, il che avrà come logica conseguenza che al criterio qui previsto potrà farsi ricorso anche in caso di controversia nella quale si deduca la nullità del rapporto stesso.
Secondo quanto previsto dall’ultima parte della norma, infine, il foro qui previsto resta fermo per il biennio successivo allo scioglimento della società.

La seconda parte si occupa della cause tra condomini, disponendo che queste vanno proposte davanti al giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (anche qui la competenza è prorogata per tutte le cause insorte nel biennio successivo allo scioglimento del condominio).
Sarà dunque il convenuto a dover eccepire tempestivamente l’incompetenza per territorio in caso di citazione davanti ad altro giudice, quale ad esempio quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto.
Si ritiene che questa norma regoli tutti i casi di condominio di edifici e di comunione di beni ex art. 1100 del c.c., mentre non può trovare applicazione per le controversie in materia di comunione ereditaria.

E’ stata per lungo tempo discussa la sua applicabilità alle liti che riguardino i singoli condomini ed il condominio; la giurisprudenza di legittimità si è mostrata favorevole ad una sua interpretazione estensiva, ritenendo sufficiente trattarsi di controversia che insorga in ambito condominiale e per ragioni afferenti al condominio, anche quand’anche vi sia contrapposizione tra un singolo partecipante e tutti gli altri.
Tale orientamento ha comunque ricevuto successiva conferma con la Legge n. 220/2012, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, la quale ha integrato il disposto normativo dell’art. 23 comma 1 c.c.. estendendo l’applicabilità di tale normativa alle cause tra singoli condomini e condominio.

Altra ipotesi dubbia è quella relativa alla lite promossa dall’amministratore di condominio nell’attività di riscossione dei contributi condominiali.
All’orientamento secondo cui, ai fini dell’applicabilità della competenza in esame, per “causa vertente tra condomini” deve intendersi quella in cui si controverta in relazione a rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all’uso delle cose comuni, si contrappone altra tesi secondo cui le cause che insorgono in ordine a tale riscossione sarebbe in ogni caso inquadrabili nella categoria delle liti tra condomini, con conseguente applicazione di questa norma.
E’ quest’ultimo l’orientamento ha cui alla fine ha deciso di aderire la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 20076/2006.

E’ esclusa, invece, la sua applicazione nel caso di controversie aventi come parti i consorzi tra proprietari per la gestione delle parti comuni e dei servizi comuni, i quali, anche se sono assimilabili al condominio, mantengono la loro natura di associazioni non riconosciute (sarà, dunque, applicabile il secondo comma dell’art. 19 del c.p.c., in forza del quale la competenza territoriale spetta al giudice del luogo ove il consorzio esercita continuativamente la propria attività).

Massime relative all'art. 23 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13049/2019

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Cass. civ. n. 17130/2015

In materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.

Cass. civ. n. 12148/2015

La competenza del "forum rei sitae", ai sensi dell'art. 23 cod. proc. civ., si applica anche quando oggetto di comproprietà sia un bene mobile (nella specie, un natante), poiché la norma impiega il termine "condominio" quale sinonimo di "comunione", senza riguardo per il tipo di bene comune.

Cass. civ. n. 180/2015

L'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale.

Cass. civ. n. 21172/2004

In materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo di cui all'art. 23 c.p.c., che prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, trova applicazione anche per le liti fra il condominio ed il singolo condomino.

Cass. civ. n. 4233/2001

L'art. 23 c.p.c., nella parte in cui prevede, per le cause tra soci, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società, trova applicazione anche alle cause tra ex soci o tra soci ed ex soci.

Cass. civ. n. 5267/2000

L'art. 23 c.p.c., che stabilisce, per le cause condominiali, la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, non si applica nella ipotesi in cui l'amministratore del condominio — nella specie, nominato giudiziariamente — agisca per il conseguimento del compenso liquidatogli dal giudice, e, cioè, per la tutela di un proprio interesse personale e non in rappresentanza di condomini nei confronti di altri condomini, senza che possa, in contrario, spiegare influenza la circostanza che l'attività svolta dall'amministratore stesso sia disciplinata dalle norme sul mandato, atteso che non tutte le azioni proposte dal predetto rivestono, di per ciò solo, natura condominiale (come appunto nel caso in cui vengano richieste somme a lui esclusivamente destinate). Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 23 c.p.c., l'individuazione del giudice competente per territorio va compiuta, trattandosi di vertenza avente ad oggetto una somma di danaro, ai sensi del precedente art. 20 stesso codice.

Cass. civ. n. 2249/2000

Ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 23 c.p.c., che regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti alla comunione, deve intendersi per causa vertente tra condomini quella in cui si controverta in tema di rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all'uso delle cose comuni. Pertanto, deve escludersi che l'azione di rivalsa esercitata dal coerede che abbia corrisposto le somme spettanti all'amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari, in regime di comunione, sia assoggettata, configurandosi come una surrogazione all'amministratore stesso nei confronti degli altri coeredi, al regime della competenza territoriale previsto dal citato art. 23 del codice di rito, in quanto, in siffatta ipotesi, la qualità di condomino non costituisce un presupposto soggettivo necessario dell'azione proposta, la quale ha carattere esclusivamente personale, e si fonda sulla anticipazione della somma effettuata in favore del creditore com

Cass. civ. n. 2026/1994

L'art. 23 c.p.c. che stabilisce per le cause fra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e seguenti, c.c..

Cass. civ. n. 8734/1993

L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause fra condomini il foro speciale esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, si riferisce non soltanto alle liti tra condomini per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà ed all'uso delle cose comuni bensì anche a tutte le liti che possono insorgere nell'ambito condominiale, comprese quelle fra il condominio ed il singolo condomino relative al pagamento della quota di contributi da parte di quest'ultimo, considerato che il condominio, a differenza della società, non è un soggetto dotato di personalità giuridica sia pure attenuata o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte, ma si configura come gestione collegiale di interessi individuali facente capo a questi ultimi, sicché il suo amministratore non può considerarsi investito di un potere di rappresentanza organica, ma ha la semplice rappresentanza volontaria dei partecipanti.

Cass. civ. n. 9828/1992

Poiché l'amministratore di condominio nell'attività di riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condomini, le controversie che insorgono in ordine a tale riscossione costituiscono una lite tra condomini soggetta quanto alla competenza territoriale ai criteri dell'art. 23 c.p.c. e quindi devoluta alla cognizione del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale.

Cass. civ. n. 7753/1987

Per la determinazione della competenza territoriale nelle cause fra soci — ai sensi dell'art. 23 c.p.c. (il quale attribuisce detta competenza al giudice del luogo dove ha sede la società) — rileva, oltre la sede legale, anche alternativamente l'eventuale sede sociale effettiva.

Cass. civ. n. 5344/1980

In tema di cause fra soci, la competenza del giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dall'art. 23 c.p.c., non presuppone la validità del contratto costitutivo della società stessa, ed opera anche nel caso di controversia in cui si deduca la nullità del rapporto, ovvero la ricorrenza di situazioni comportanti la sua risoluzione.

Cass. civ. n. 2846/1978

Il foro speciale previsto dall'art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause vertenti fra soci, anche se il regolamento dei loro rapporti possa poi incidere nella sfera giuridica della società; conseguentemente, tale foro speciale non opera nel caso in cui l'usufruttuaria di azioni di una società agisca per sentir riconoscere il proprio diritto di usufrutto uxorio anche sulla quota delle azioni gratuitamente distribuite dalla società in occasione di aumenti di capitale, trattandosi di controversia tra usufruttuario e nudo proprietario di azioni sociali.

Cass. civ. n. 1985/1975

La causa promossa da un terzo estraneo nei confronti di una società, per ottenere dai soci il rimborso di spese eseguite nel corso delle operazioni di liquidazione della società stessa, a lui affidate, verte su un rapporto diverso da quello sociale e non è, pertanto, soggetta al foro previsto dall'art. 23 c.p.c. per le cause fra soci (giudice del luogo dove ha sede la società), a nulla rilevando che l'attore abbia assunto la qualità di socio in un momento successivo.

Cass. civ. n. 1688/1971

La competenza del giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dall'art. 23 c.p.c., ha come presupposto essenziale, anche nell'ipotesi in cui la società sia sciolta, che si tratti di cause fra soci, cioè fra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualità di soci. Conseguentemente, poiché nelle società di persone, anche se costituite da due soli soci, gli eredi del socio defunto, salvo il caso di specifici accordi con i soci superstiti, non acquistano, per effetto della morte del loro dante causa, la qualità di soci, la competenza per territorio in relazione alla causa promossa dai detti eredi per ottenere la liquidazione della quota sociale del loro dante causa si determina in base alle regole generali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 23 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 22/05/2023
“Oggetto della mia richiesta è: rimborso di crediti relativi esclusivamente a spese straordinarie di custodia e manutenzione ordinaria di un immobile in condominio costituito unicamente nella sua interezza da due lotti distinti e nominativi così distribuiti: io 66% e mia sorella 34%.

Questo condominio, situato in Italia, non ha amministratore, in quanto ciò non è richiesto dalla legislazione condominiale italiana, è considerato come residenza secondaria per i due comproprietari dal fisco perché in effetti io sono cittadino francese la mia domiciliazione è in Francia, mia sorella è cittadina italiana e il suo domicilio principale è in provincia di XXX.
Ho dovuto intraprendere lavori urgenti e straordinari di messa in sicurezza e di salvaguardia dell'immobile nonché lavori di ordinaria manutenzione che oggi sono stati tutti da me finanziati, nonostante le molteplici comunicazioni di preventiva informazione effettuate al 2° comproprietario nonché le molteplici richieste di rimborso corrispondenti alla parte dovuta da mia sorella delle somme anticipate, non essendomi pervenuta alcuna risposta da parte sua, ho quindi deciso di avviare un'azione legale per recuperare i crediti relativi a questo condominio che mi spettano.
Sapendo che i crediti rivendicati si riferiscono esclusivamente a lavori svolti nel rigoroso quadro di un condominio a due unici comproprietari, vorrei conoscere:
- qual è il tribunale o foro competente per richiedere la restituzione di tali crediti legati unicamente alla conservazione e manutenzione ordinaria di un immobile condominiale?

La prego di accettare i miei migliori saluti

Consulenza legale i 25/05/2023
In una controversia come quella descritta trova applicazione il foro esclusivo previsto dall’art. 23 del c.p.c. e quindi è competente il giudice nella cui circoscrizione sono situati i beni comuni, e, in termini pratici, è dunque competente il giudice nella cui circoscrizione è situato il complesso condominiale.

Il perimetro applicativo di tale norma è stato progressivamente esteso sia da interventi normativi che da importanti arresti della giurisprudenza e quindi possiamo dire che il foro indicato dall’art. 23 c.p.c. oggi possa trovare applicazione: nelle cause tra condomini, nelle cause tra condomini e condominio, come aggiunto dalla legge n. 220/2012 e nei casi di riscossione degli oneri condominiali, cosi come precisato dalle SSUU con la sentenza del 18.09.2006 n.20076.

L’art 23 del c.p.c. è applicabile anche a controversie attinenti a condomini minimi composti da due unici proprietari. La giurisprudenza in questo senso è assolutamente pacifica: gli ermellini hanno più volte ribadito come la circostanza che un condominio sia composto da soli due proprietari non sottrare il condominio medesimo dall’ambito di applicazione della normativa condominiale (in questo senso chiarissima SSUU n.2046/2006).
Sempre la giurisprudenza ha precisato come il foro indicato dall’art. 23 c.p.c. trovi applicazione anche in tutti i casi di comunione ordinaria ex artt. 1100 e ss. del c.c. (Cass.Civ,Sez II, n.13640 del 24.06.05).