Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9022 del 28 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall'art. 103 c.p.c. e purché l'eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l'ipotesi della connessione di cause (art. 33), soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall'attore a norma dell'art. 20 c.p.c.

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