Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11212 del 16 dicembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; pertanto in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l'attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo.

(massima n. 2)

L'art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 secondo comma c.p.c., soltanto alla competenza per valore del giudice inferiore; pertanto, se il convenuto eccepisce tempestivamente il foro convenzionale, il giudice, previa separazione delle cause, definisce in rito (articolo 279, n. 1 e 5 c.p.c.) quella per cui vi è la deroga pattizia alla competenza territoriale.

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