Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6269 del 1 luglio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all'attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio (cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio), non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l'interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale.

(massima n. 2)

La connessione di cause per il titolo o per l'oggetto consente lo spostamento della competenza per territorio, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.) e non a quello elettivo relativo ad uno dei convenuti perché le regole contenute negli artt. 31 e seguenti c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali sulla competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.