Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 16007 del 21 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell'art. 33 c.p.c., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.)

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