(massima n. 1)
            Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189,  comma  settimo,  cod.  strada,  richiede che  sia effettivo  il  bisogno dell’investito, sicché  non  è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché  altri  abbia  già  provveduto  e  non  risulti  più necessario  nè  utile  o  efficace,  l’ulteriore  intervento dell’obbligato;  tuttavia,  tali  circostanze  non  possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso  conto in  base  ad  obiettiva  constatazione  prima dell’allontanamento.