Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 39088 del 20 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento.

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