(massima n. 1)
            Nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto,  C.d.s., punito  solo  a  titolo  di  dolo,  l’accertamento  dell’elemento  psicologico  va  compiuto  in  relazione  al  momento  in  cui  l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando  solo  in  un  successivo  momento  il  definitivo accertamento  delle  effettive  conseguenze  del  sinistro. (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la motivazione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto la sussistenza del  dolo  ricavandolo  dalle  stesse  dichiarazioni dell’imputato che, pur affermando di non essersi reso conto dell’incidente provocato al conducente di un ciclomotore, affermava di averlo visto, attraverso lo  specchietto  retrovisore,  rialzarsi  da  terra).