(massima n. 1)
            In  caso  di  incidente  stradale  con  danno  alle persone,  la  polizia  giudiziaria può  procedere all’arresto  facoltativo  fuori  flagranza  del  conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito  alla  competenza  del  giudice  di  pace,  sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo  il  giudice onorario  il  potere  di  procedere  alla convalida dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto  legislativo  esclude  espressamente  che  nel procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  trovino  applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso  stradale di cui al successivo comma  7, con  conseguente  competenza  del tribunale  in  composizione  monocratica).