Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20151 del 18 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vigenza del nuovo codice della strada il reato di fuga, in caso di sinistro, è punibile solo a titolo di dolo con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nei commi 1 e 6 dell’art. 189 deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo stesso.

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