Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34621 del 21 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale — in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento — effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure attendere l’arrivo della polizia, integra sia il reato di cui all’art. 189 comma primo (mancata assistenza alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui all’art. 189 comma quarto (violazione del l’obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e concorrenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.