(massima n. 1)
            Nel reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente  dopo  un  investimento  (art.  189,  comma settimo,  c.d.s.) non  è  esclusa  la  sussistenza  del dolo dell’investitore che abbia delegato ad altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell’incidente.