Cass. pen. n. 40070/2023
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari). (Dichiara inammissibile, Tribunale Pordenone, 24/01/2023)
Cass. pen. n. 25379/2023
L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. può concorrere con l'obbligo di firma presso l'autorità di polizia associato al DASPO disposto dal questore ex art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stante la loro totale autonomia, atteso che il primo persegue la finalità di impedire la reiterazione di condotte di reato, mentre l'obbligo che accede al DASPO è strumentale a che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso manifestazioni sportive e ha un'estensione temporale correlata allo svolgimento di esse. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Napoli, 13/02/2023)
Cass. pen. n. 6790/2017
È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., applichi cumulativamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente applicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività per l'imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge.
Cass. pen. n. 42112/2008
La misura coercitiva dell'obbligo di presentazione (nella specie trisettimanale) alla polizia giudiziaria è compatibile con l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.
Cass. pen. n. 18990/2006
La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) è applicabile anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.
Cass. pen. n. 3372/1995
In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l'indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.