Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15867 del 15 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di fuga di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada č punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all’incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della consumazione della condotta.

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