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Articolo 122 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Esercitazioni di guida

Dispositivo dell'art. 122 Codice della strada

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2(1).

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. [Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.](2)

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.

6. L'autorizzazione è valida per dodici mesi(1).

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI(1).

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d-quater), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(2) Tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d-quater), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 122 Codice della strada

Cass. civ. n. 14699/2016

In materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. «foglio rosa», salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l’affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l’imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni.

Cass. pen. n. 21276/2013

Integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 122, comma ottavo, cod. strada e non la contravvenzione di guida senza patente la condotta di chi, essendogli stata revocata la patente, munito del foglio rosa si collochi alla guida di un autoveicolo senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida.

Cass. civ. n. 5110/1999

Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l’operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell’art. 83 terzo comma cod. strad. ABR.).

Cass. civ. n. 5338/1994

In tema di assicurazione della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora le clausole di polizza condizionino la copertura assicurativa all’abilitazione del conducente alla guida, «a norma di legge», senza esplicitamente richiedere il possesso della patente di guida, detta condizione deve ritenersi sussistente anche nel caso di persona che si eserciti alla guida con l’autorizzazione prevista dall’art. 83 comma primo del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (vecchio codice della strada) e con a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore, perché, in tale situazione, l’indicata norma prevede una piena abilitazione del conducente, del tutto equiparabile a quella derivante dal conseguimento della patente.

Cass. pen. n. 7654/1993

In tema di circolazione stradale, perché sia configurabile l’ipotesi dell’esercitazione di guida non è sufficiente che la persona a fianco del giudicatore sia munita della patente di guida ma occorre altresì la consapevolezza in tale persona del proprio ruolo di istruttore, per il controllo della marcia del veicolo e per un tempestivo intervento in caso di necessità; la carenza di detto presupposto importa la configurabilità del reato di guida senza patente previsto dall’art. 80 cod. strad. previgente.

Cass. civ. n. 13023/1992

L’art. 83 [n.d.r.: ora 122] del codice della strada nel prevedere le esercitazioni alla guida con obbligo di istruttore non costituisce, di per sé, con presunzione iuris et de iure, la qualità di istruttore nella persona del trasportato munito di patente, dovendo risultare tale qualità o da un accordo anche implicito tra le parti ovvero da altri elementi, quale il controllo tecnico esercitato sul mezzo provvisto di doppi comandi.

Cass. civ. n. 6049/1990

Nelle esercitazioni alla guida di veicoli a motore, dovendo sussistere una stretta cooperazione tra l’allievo e l’istruttore, nel caso ne derivi un evento dannoso entrambi ne rispondono, in quanto esso si collega alla condotta antidoverosa sia del primo per negligenza ed imprudenza nella guida del veicolo che del secondo per mancata vigilanza sulla marcia di esso, anche in relazione alle particolari contingenze del momento. Tuttavia l’istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.

Cass. pen. n. 10931/1985

Per la guida di motoveicoli di categoria A è necessario aver conseguito la patente senza che sia ammessa alcuna esercitazione. Ne consegue che è punibile, ai sensi dell’art. 80 comma quattordicesimo cod. strad., colui che, senza essere munito di patente, si esercita alla guida di uno dei detti motoveicoli anche se in luogo poco frequentato e con istruttore a bordo.

Cass. pen. n. 3868/1983

In tema di esercitazioni di guida, di cui all’art. 83 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, l’allievo conducente non va ritenuto responsabile degli eventi dannosi, verificatisi in dipendenza della circolazione del veicolo, solo quando il suo comportamento sia dovuto ad inesperienza ed inidoneità tecnica alla guida, addebitabili a colpa esclusiva, in vigilando, dell’istruttore. Pertanto, qualora nell’azione dell’allievo medesimo, esclusa la sola imperizia, siano ravvisabili altri elementi di colpa, quali l’inosservanza di leggi o regolamenti (di cui non è consentita la ignoranza da parte del soggetto che si pone alla guida di un veicolo) o la condotta imprudente o negligente (in contrasto col principio del neminem laedere), deve essere affermata la sua responsabilità nonché quella dell’istruttore se questi era in condizioni di correggere tempestivamente prevedibili errori dell’allievo.

Cass. pen. n. 11817/1982

In caso di incidente stradale, non è ravvisabile la colpa della persona trasportata in qualità di istruttore su motoveicolo per il quale non è ammessa esercitazione alla guida, poiché non incombe su tale persona l’onere di intervenire per correggere eventuali errori del conducente.

Cass. pen. n. 1370/1981

In tema di fatto colposo verificatosi durante la esercitazione di guida di autoveicolo con la responsabilità del conducente non necessariamente concorre quella dell’istruttore essendo necessario, ai fini della ravvisabilità del concorso, che entrambi i soggetti determinino l’evento. (Fattispecie in tema di esclusione di colpa concorrente dello istruttore, il quale aveva vigilato doverosamente sulla condotta dell’allievo, il quale, ciò nonostante, aveva prodotto l’evento per essersi sottratto alla vigilanza ed al controllo dell’istruttore).

Cass. pen. n. 11268/1980

In tema di esercitazione alla guida di veicoli, il compito dell’istruttore è quello di consigliare l’allievo e di controllarne il comportamento. In detto obbligo rientra anche la scelta del luogo ove effettuare l’esercitazione.

Cass. pen. n. 7541/1980

In tema di incidente verificatosi nel corso della circolazione dei veicoli, versa in colpa l’istruttore il quale consenta ad un allievo conducente, ancor privo di adeguata perizia e nozioni di guida, di esercitarsi su strade particolarmente difficili o guidando veicoli la cui conduzione sicura, per le caratteristiche tecniche, esiga un non modesto grado di esperienza.

Cass. civ. n. 1293/1979

Chi, munito di idonea patente di guida, ancorché non istruttore di una scuola per conducenti di veicoli a motore, provveda, con funzioni di istruzione e vigilanza, ad accompagnare, durante la esercitazione alla guida, un minore, all’uopo autorizzato, a norma dell’art. 83, comma secondo del codice stradale, assume la veste di precettore, obbligato a vigilare sulla marcia del veicolo, ed, in tale veste, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2048, comma secondo c.c., risponde del fatto illecito commesso dall’allievo nella conduzione del veicolo.

Cass. pen. n. 4668/1978

Non è scusabile ai fini penali l’errore dell’allievo conducente in ordine alla idoneità o meno a fungere da istruttore della persona che lo accompagni durante la esercitazione di guida.

Cass. pen. n. 9867/1977

La esercitazione alla guida di motoveicoli di categoria A non è consentita a chi non sia munito di patente anche se l’allievo conducente sia in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli di altre categorie.

Cass. pen. n. 10341/1976

È illegittima la esercitazione di guida di motoveicoli di categoria A anche se l’allievo conducente sia autorizzato alla esercitazione di guida di veicoli di altra categoria.

Cass. pen. n. 6609/1976

In tema di esercitazione alla guida la funzione di istruttore può essere svolta soltanto quando questi si trovi accanto all’allievo in modo da poter prontamente intervenire sui comandi. Non è, pertanto, ravvisabile l’attività di istruzione quando la persona abilitata sieda sul sedile posteriore di un’autovettura e non già accanto all’allievo conducente. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 80, comma tredicesimo, Cod. strada e non già della contravvenzione di cui all’ultimo comma dell’art. 83 Cod. strada a carico di persona non munita di patente nè di autorizzazione all’esercitazione che conduceva un’autovettura sul cui sedile posteriore era trasportata altra persona abilitata alla guida).

Cass. pen. n. 4650/1976

Il legislatore non ha posto limiti di tempo o di luogo per le esercitazioni di guida, che possono avvenire in qualunque ora ed in qualunque luogo, anche diverso e lontano da quello di residenza dell’allievo conducente e della persona provvista di patente in funzione di istruttore.

Cass. pen. n. 3885/1975

Non può circolare alla guida di motoveicolo per il quale sia richiesta la patente, il conducente munito del foglio rosa.

Cass. pen. n. 1995/1975

L’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) non può equivalere alla vera e propria patente nemmeno se sul relativo documento siano state apposte annotazioni particolari; consegue che la esercitazione deve comunque svolgersi alle condizioni previste dall’art. 83 Cod. strada. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità per esercitazione senza istruttore — art. 83, comma quinto, Cod. strada — a carico di allievo conducente in possesso di foglio rosa sul quale era stata annotata l’indicazione comprovante l’esistenza di precedente patente in fase di revisione).

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