Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11817 del 7 dicembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di incidente stradale, non è ravvisabile la colpa della persona trasportata in qualità di istruttore su motoveicolo per il quale non è ammessa esercitazione alla guida, poiché non incombe su tale persona l’onere di intervenire per correggere eventuali errori del conducente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.