Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1995 del 20 febbraio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

L’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) non può equivalere alla vera e propria patente nemmeno se sul relativo documento siano state apposte annotazioni particolari; consegue che la esercitazione deve comunque svolgersi alle condizioni previste dall’art. 83 Cod. strada. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità per esercitazione senza istruttore — art. 83, comma quinto, Cod. strada — a carico di allievo conducente in possesso di foglio rosa sul quale era stata annotata l’indicazione comprovante l’esistenza di precedente patente in fase di revisione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.