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Articolo 91 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

Dispositivo dell'art. 91 Codice della strada

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A..

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A..

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

Massime relative all'art. 91 Codice della strada

Cass. civ. n. 947/2012

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma dell'art. 91, comma 2, del vigente codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285) - la quale ha introdotto il principio della responsabilità del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria ("leasing") in solido con quella del conducente, prevista dall'art. 2054, terzo comma, c.c. - ha natura non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verificatisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la responsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui al citato art. 2054, terzo comma.

Cass. civ. n. 22399/2006

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con riferimento alla individuazione del soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 2054, terzo comma, c.c., con il conducente della vettura coinvolta nell’incidente, nel caso questa fosse concessa in «leasing», per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che, all’articolo 91, comma secondo, ha esteso tale responsabilità solidale anche al locatario, sussiste responsabilità solidale del solo soggetto proprietario concedente, giacché la indicata norma dell’articolo 2054, terzo comma, c.c., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui, deve considerarsi norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica (articolo 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati.

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