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Articolo 101 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Criteri generali della disciplina degli scarichi

Dispositivo dell'art. 101 Codice dell'ambiente

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

  1. a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
  2. b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
  3. c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
  4. d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.

6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate(1).

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

  1. a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  2. b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  3. c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  4. d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  5. e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
  6. f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.

9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.

10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Note

(1) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 10, comma 2, lettera 0a) del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Massime relative all'art. 101 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 16044/2019

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da attività casearia integra il reato previsto dall'art. 137 D.Lgs. 4 marzo 2006, n. 152, in quanto detti reflui non sono assimilabili alle acque domestiche di cui all'art. 101, comma 7, del medesimo D.Lgs., non rientrando tale attività, né in quella di mero allevamento del bestiame, prevista dalla lettera b) di tale ultima disposizione, né in quelle a quest'ultima accessorie, disciplinate dalla lettera c) della medesima norma.

Cass. civ. n. 28108/2018

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, comportando esso l'inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso. Circa l'obbligo del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5, parte III, D.Lgs. cit. È pertanto legittima la relativa sanzione irrogata. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformità di anche uno di essi, non soltanto perché nessuna norma esclude espressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di tali parametri e non di tutti, ma pure in quanto l'allegato 1 prescrive, al punto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata nonostante la difesa degli opponenti sostenesse che appena due campioni fossero risultati fuori parametro rispetto a ciascuno dei tre indici BOD, COD e SST, con riferimento ai limiti in concentrazione in uscita, e che, comunque, non fosse stata superata la soglia di tollerabilità prevista, in proporzione al numero dei campionamenti effettuati nell'unità temporale).

Cons. Stato n. 6245/2018

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Cass. pen. n. 6998/2017

L'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari a quelle domestiche, a norma dell'art. 101 D.Lgs. n. 152/2006, come innovato dalla Legge n. 221/2015, a) opera soltanto ai fini dello scarico in pubblica fognatura; b) non interviene in modo automatico, solo perché si tratti di acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, risultando invero necessario che ricorrano le numerose condizioni di cui alla seconda parte della norma stessa, il cui solo accertamento consente di sottrarre lo scarico delle acque in esame alla disciplina ordinaria di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in tema di scarichi industriali.

Cass. pen. n. 38946/2017

In tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie. (Fattispecie di scarichi di reflui provenienti da attività di cantina di un'azienda vinicola). (Rigetta, Trib. Pordenone, 1 dicembre 2016).

Cass. pen. n. 38866/2017

L'attività di ricovero e custodia cani per conto terzi è un'attività di servizio diversa dall'allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali e perciò il refluo prodotto (costituito da deiezioni animali, residui di attività di toelettatura e di cura sanitaria) non può essere qualificato tra le acque reflue domestiche.

Cass. pen. n. 30135/2017

Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II D.Lgs. n. 152/2006, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze.

Cass. pen. n. 35850/2016

Premesso che la definizione di acque reflue domestiche, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006 le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, i reflui prodotti da un centro di emodialisi, in quanto provenienti da una attività che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche, sono caratterizzati dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche e dunque non possono essere qualificate come acque reflue domestiche, ma come acque reflue industriali.

Cons. Stato n. 1686/2016

Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del D.Lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standards che, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 1222/2015).

Cons. Stato n. 2900/2015

È vero che il D.Lgs. n. 4/2008, innovando sensibilmente la precedente disciplina, parifica alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle attività di allevamento del bestiame, comportando il venir meno della connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra (cfr. art. 101, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006): cionondimeno tanto non consente al titolare dell'attività di scaricare sic et simpliciter le acque reflue di un allevamento senza autorizzazione e senza adottare le misure atte a garantire la salubrità e l'igiene.

Cass. pen. n. 22758/2010

Nel caso in cui la condotta contestata consista nell'avere l'imputato, quale titolare di un frantoio oleario, effettuato in un fiume scarichi di acque reflue industriali non autorizzati, sono palesemente infondate le sollevate eccezioni in tema di prelievo di campioni e di esecuzione delle relative analisi [effettuati nel rispetto delle norme procedimentali di riferimento] qualora sia stato accertato, con motivazione incensurabile, che le acque di lavorazione delle olive venivano immesse, senza trattamento depurativo, attraverso un tubo, direttamente in corso d'acqua superficiale.

Cass. pen. n. 11256/2010

Anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 all'art. 101, comma settimo lett. b). del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. 152 del 2006. Il più grave trattamento sanzionatorio comminato per l'ipotesi di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori dei casi e delle procedure previste, evidentemente dettato dalla considerazione, da parte del legislatore, della maggiore pericolosità dell'impiego, nella produzione di sostanze alimentari, di materiali potenzialmente nocivi se utilizzati al di fuori delle prescrizioni imposte. La deroga, peraltro, trova piena rispondenza nella clausola di salvezza "salvo che il fatto costituisca reato" prevista dall'art. 137, comma terzo, del medesimo decreto legislativo, che punisce con sanzione amministrativa l'effettuazione o il mantenimento di uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.

Cass. pen. n. 772/2010

La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Cass. pen. n. 19329/2009

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma 2 dell'art. 112 D.Lgs. n. 152/2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività , anche dopo le modifiche apportate all'art. 101 D.Lgs. n. 152/2006 con il D.Lgs. n. 4 del 2008, continua ad essere sanzionato dall'art. 137, comma 14.

Cass. pen. n. 17862/2009

Con l'articolo 137, comma 11 D.Lgs. 152/2006 il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lettera c) dell'articolo 103. La norma, per potere scaricare sul suolo, richiede tre condizioni che devono essere puntualmente rispettate dall'autorità amministrativa La prima è obbligatoria e riguarda il rispetto dei limiti che le Regioni dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo Le altre due condizioni sono costituite dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore L'impossibilità tecnica indica un criterio oggettivo nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione quando non è attuabile un altro scarico con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione a cosa l'onere debba considerarsi eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione alla grandezza dell'insediamento ovvero con riferimento al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo.

Cass. pen. n. 9488/2009

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.

Cass. pen. n. 37279/2008

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.

Cass. pen. n. 36363/2008

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo spandimento di reflui zootecnici superficiali o sotterranee rientra nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto l'esclusione da detta disciplina è subordinata alla circostanza che detti reflui (nella specie materie fecali) siano utilizzati nell'attività agricola.

Cass. pen. n. 38411/2008

In tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, sussiste continuità tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152/99 e la successiva di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio. (Annulla con rinvio, Trib. Udine s.d. Palmanova, 29 Novembre 2007).

Cass. pen. n. 27071/2008

Integrano il reato di deposito di rifiuti allo stato liquido la raccolta in una vasca ed il successivo spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o da allevamento del bestiame, non ricadendo tale condotta nella disciplina sugli scarichi, giacché l'assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di bestiame è subordinata all'esistenza di uno scarico diretto tramite condotta, e non escludendo l'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui l'autorizzazione per lo stoccaggio.

Cass. pen. n. 26543/2008

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).

Cass. pen. n. 26524/2008

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Cass. pen. n. 2246/2008

La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido, derivanti da attività ospedaliera, continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II, parte terza, del D.Lgs. n. 152/2006 e non quella in materia di smaltimento dei rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l'art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l'art. 227 del medesimo decreto dichiarar applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi.

Cass. pen. n. 1817/2008

Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive necessitava di autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali.

Cass. pen. n. 40191/2007

Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attengono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali.

Cass. pen. n. 33839/2007

Le acque meteoriche delle aree esterne di un'azienda in mancanza di apposita disciplina regionale, stante il chiaro tenore letterale della norma, non possono essere equiparate - come acque di dilavamento (seppure contaminate) - alle acque industriali, inoltre il reato contestato, per la mancanza di una condotta o comunque di una canalizzazione, non è configurabile come scarico mentre potrebbe essere configurabile l'abbandono di rifiuti liquidi qualora emerga che le acque meteoriche di dilavamento producono rifiuti liquidi riconducibili all'attività svolta su quel piazzale dalla società.

Cass. pen. n. 33787/2007

L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sotto suolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal II comma dell'art. 107 soltanto per "gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie". La sanzione penale, dunque, si correlava in precedenza e tuttora si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria. La logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini.

Cass. pen. n. 8403/2007

La disciplina attuale, in materia dei reflui di allevamento, è posta dall'art. 101, comma 7 lett. b) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che assimila alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.

Cass. pen. n. 2877/2007

L'insediamento di una nuova attività produttiva del medesimo capannone facente capo a diversa persona giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone necessariamente l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico. Ciò in quanto l'autorizzazione allo scarico è necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Cass. pen. n. 2292/2007

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la assimilazione delle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese dedite all'allevamento di bestiame è subordinata, tra l'altro, al dato che l'attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra a disposizione, e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni.

Cass. pen. n. 28360/2006

I reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006.

Cass. civ. n. 13962/2006

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso di fognature miste, assistite da un impianto di depurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche, ma anche acque reflue industriali, provenienti da un agglomerato. È altresì obbligatorio il rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riferita precipuamente alle acque industriali.

Cass. pen. n. 18218/2005

Il c.d. "scarico indiretto" non è più considerato scarico, ma viene classificato come "rifiuto liquido costituito da acque reflue" ed è sottoposto alla disciplina dei rifiuti; d'altra parte lo scarico diretto di reflui liquidi contenenti sostanze pericolose è attratto alla disciplina dell'inquinamento idrico. Ed allora, stante la nozione di «scarico» introdotta dal d.leg. n. 152/99, deve ritenersi che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi recettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti dettata dal d.leg. n. 22/97 e il loro smaltimento deve essere autorizzato; mentre all'opposto lo scarico diretto di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, indirizzato in corpi idrici recettori, specificamente indicati, rientra nell'ambito del citato d.leg. n. 152/99 sull'inquinamento idrico.

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