Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35850 del 10 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che la definizione di acque reflue domestiche, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivitā domestiche, č tale da non ricomprendere, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006 le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, i reflui prodotti da un centro di emodialisi, in quanto provenienti da una attivitā che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche, sono caratterizzati dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attivitā domestiche e dunque non possono essere qualificate come acque reflue domestiche, ma come acque reflue industriali.

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