(massima n. 1)
            Il  combinato  disposto  degli  artt.  124,  comma  10,  e 101,  comma  1,  del  D.Lgs.  2  aprile  2006  n.  152  (Codice dell'ambiente)  designa  un  corpo  normativo  inteso  ad assicurare  la  permanente  e  progressiva,  ancorché asintotica, adeguatezza  degli  scarichi  prodotti  dagli insediamenti  produttivi  ai  c.d.  valori  limite che,  in ragione  di  fattori  sopravvenuti  (atmosferici,  climatici  o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente.  Limiti  o  standards  che,  non  sono  fissi  o rigidamente  stabiliti  una  volta  per tutti  al  momento  del rilascio  dell'autorizzazione  allo  scarico  (Riforma  della sentenza  del  T.a.r.  Campania,  Napoli,  sez.  V,  n. 1222/2015).