Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17862 del 29 aprile 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Con l'articolo 137, comma 11 D.Lgs. 152/2006 il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lettera c) dell'articolo 103. La norma, per potere scaricare sul suolo, richiede tre condizioni che devono essere puntualmente rispettate dall'autorità amministrativa La prima è obbligatoria e riguarda il rispetto dei limiti che le Regioni dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo Le altre due condizioni sono costituite dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore L'impossibilità tecnica indica un criterio oggettivo nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione quando non è attuabile un altro scarico con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione a cosa l'onere debba considerarsi eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione alla grandezza dell'insediamento ovvero con riferimento al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo.

(massima n. 2)

L'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 prevede in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lett. c) dell'art. 103, la quale contempla l'esclusione dal divieto degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni. Con l'art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152 del 2006, il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui all'art. 103, lett. c. La norma, per poter scaricare sul suolo, richiede tre condizioni che devono essere puntualmente rispettate dall'autorità amministrativa. La prima è obbligatoria e riguarda il rispetto dei limiti che le regioni dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo. Le altre due condizioni sono costituite dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore. L'impossibilità tecnica indica un criterio oggettivo nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione, quando non è attuabile un altro scarico. Con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione a cosa l'onere debba considerarsi eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione alla grandezza dell'insediamento ovvero con riferimento al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo.

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