Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33839 del 4 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Le acque meteoriche delle aree esterne di un'azienda in mancanza di apposita disciplina regionale, stante il chiaro tenore letterale della norma, non possono essere equiparate - come acque di dilavamento (seppure contaminate) - alle acque industriali, inoltre il reato contestato, per la mancanza di una condotta o comunque di una canalizzazione, non č configurabile come scarico mentre potrebbe essere configurabile l'abbandono di rifiuti liquidi qualora emerga che le acque meteoriche di dilavamento producono rifiuti liquidi riconducibili all'attivitā svolta su quel piazzale dalla societā.

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