Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33787 del 3 settembre 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sotto suolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal II comma dell'art. 107 soltanto per "gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie". La sanzione penale, dunque, si correlava in precedenza e tuttora si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria. La logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini.

(massima n. 2)

In materia di tutela delle acque, la logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini. Sicché, il D.Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette - il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata "occasionalità". Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione.

(massima n. 3)

In materia d'inquinamento delle acque, gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell'autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle allegatesi D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006). Sicché, la sanzione penale, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria.

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