Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11256 del 24 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attivitą d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 all'art. 101, comma settimo lett. b). del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. 152 del 2006. Il pił grave trattamento sanzionatorio comminato per l'ipotesi di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori dei casi e delle procedure previste, evidentemente dettato dalla considerazione, da parte del legislatore, della maggiore pericolositą dell'impiego, nella produzione di sostanze alimentari, di materiali potenzialmente nocivi se utilizzati al di fuori delle prescrizioni imposte. La deroga, peraltro, trova piena rispondenza nella clausola di salvezza "salvo che il fatto costituisca reato" prevista dall'art. 137, comma terzo, del medesimo decreto legislativo, che punisce con sanzione amministrativa l'effettuazione o il mantenimento di uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.

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