Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 6245 del 5 novembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In virtł del combinato disposto degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 il giudice di appello fa esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e gią proposte in primo grado senza tenere conto di motivi "nuovi" e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.

(massima n. 2)

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivitą sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autoritą competente, la quale, verificata la compatibilitą dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

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