Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26543 del 2 luglio 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

La modifica alla nozione di "scarico" dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 č strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma pił chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi.

(massima n. 2)

La formulazione dell'art. 74, lettera h) introdotta dal D.Lgs. 4/2008, secondo cui sono da considerare "acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non pił, quindi, "provenienti da" come recitava la precedente formulazione dello stesso articolo contenuta nel D.Lgs. 152/ 06) da edifici od impianti in cui si svolgono le attivitą commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (per queste ultime č stato invero soppresso anche l'inciso "intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attivitą esercitate nello stabilimento"), come si rileva dalla relazione di accompagnamento alle modifiche, č strumentale unicamente a riaffermare la nozione di "scarico diretto" in maniera da riproporre in forma pił chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella di rifiuti liquidi.

(massima n. 3)

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attivitą di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" č strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma pił chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).

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