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Articolo 120 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

Dispositivo dell'art. 120 Codice del processo amministrativo

1. (0) Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1.

2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42.

3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022.

4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.

7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.

9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.

10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

13. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

Note

(0) Articolo sostituito dall'art. 209, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
(1) Comma abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
(2) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche "si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(3) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche "si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(4) Periodo soppresso dal D.L. 18 aprile 2019, N. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
(5) I commi 6 e 9 della presente disposizione sono stati modificati dall'art. 4, comma 4, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(6) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche "si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Spiegazione dell'art. 120 Codice del processo amministrativo

La norma in esame, nell’ottica di garantire la celerità del giudizio, si occupa di stabilire regole particolari con riferimento
  • agli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
  • ai provvedimenti dell'Anac ad essi riferiti.
In particolare, si stabilisce che tali atti sono impugnabili solo con ricorso al TAR competente.
Non è dunque proponibile il ricorso straordinario.

La norma prevede anche dei peculiari termini di impugnazione:
  1. per il caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, è previsto un termine breve di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando;
  2. per il caso in cui siano omessi gli avvisi e le informazioni o essi non siano conformi alle prescrizioni, è invece previsto un termine lungo di 6 mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'art. 119 c.p.a. sul rito abbreviato.
Va precisato che fino al 2019 la norma in esame prevedeva anche un rito c.d. super accelerato. Tale forma di giudizio, cui si doveva ricorrere per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, è stato tuttavia abrogato con il c.d. Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n.32/2019).

Regole speciali sono dettate poi per la notificazione del ricorso.
In particolare, si dispone che, qualora sia impugnata l'aggiudicazione definitiva, il ricorso vada notificato:
  • all’Avvocatura dello Stato, se la stazione appaltante si avvale del suo patrocinio;
  • alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura.
Tale seconda notifica è prevista al fine di consentire l'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

Per quanto riguarda i termini, il legislatore prevede che il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, debbano essere proposti nel termine di 30 giorni. Il dies a quo per la decorrenza di tale termine è variabile.
In particolare:

A) per il ricorso principale e i motivi aggiunti, il termine decorre
  • dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 Cod. App.;
  • dalla pubblicazione di cui all'art. 66, co. 8, Cod. App., per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara autonomamente lesivi;
  • dalla conoscenza dell'atto in ogni altro caso.
A questi riguardi va segnalato che di recente, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 204/2021, ha dichiarato che il dies a quo per la decorrenza del termine previsto per la proposizione di motivi aggiunti è quello della effettiva conoscenza degli atti viziati, conoscenza che si può raggiungere con la comunicazione dell’aggiudicazione, con l’accesso agli atti di gara oppure in altro modo in caso di negazione dell’accesso da parte della stazione appaltante.
Il problema della decorrenza di siffatto termine, segnatamente, era giunto alla Corte Costituzionale in seguito alla questione di legittimità sollevata – alla luce della paventata contrarietà all’art. 24 Cost. – dal TAR Puglia in relazione all’art. 120 co. 5 c.p.a. nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre motivi aggiunti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006.
Così investiti della questione, i Giudici delle Leggi ne hanno dunque dichiarato l’infondatezza.
Sul tema della decorrenza del termine la Consulta ha, infatti, precisato:
  1. in primo luogo, che l’art. 120 c.p.a. è legittimo alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata giàconsolidata nella giurisprudenza amministrativa e sposata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tale interpretazione trova conferma invero nel fatto che la norma rinvia integralmente al previgente art. 79 cod. contr. pub. e che questo rinvio deve ora intendersi riferito al nuovo art. 76 D. Lgs. 50/2016: quest’ultima disposizione, in particolare, non considera solo la comunicazione dell’aggiudicazione ma menziona anche altre comunicazioni successive, che la stazione appaltante deve rendere entro 15 giorni in seguito alla richiesta di informazioni da parte dei non aggiudicatari. È dunque la stessa norma richiamata dal c.p.a. a prevedere una dilatazione temporale, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente tutelato;
  2. in secondo luogo, che non è meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dal giudice a quo secondo cui l’art. 76 cod. contr. pub. non troverebbe applicazione in quanto l’art. 120 c.p.a., nonostante sia stato modificato nel 2016, rinvia ancora all’art. 79 del codice appalti previgente. Secondo la Consulta, infatti, il rinvio normativo non ha natura materiale ma formale, cioè mobile.
Per queste ragioni, dunque, la Corte Costituzionale ha rilevato che l’art. 120 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria, non presenta profili di incostituzionalità.
Il dies a quo per la proposizione di motivi aggiunti decorre pertanto dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dal successivo momento in cui il ricorrente ha conoscenza dei vizi in seguito all’accesso agli atti di gara oppure ancora dalla effettiva conoscenza degli stessi in caso di negazione dell’accesso da parte della stazione appaltante, in modo da assicurare al ricorrente di poter usufruire del termine pieno di trenta giorni per proporre in giudizio le proprie doglianze;


B) per il ricorso incidentale, la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 c.p.a., cui si rinvia.


Per esigenze di celerità, la norma prevede poi che il giudizio - qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione e in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa - sia di regola definito:
  • in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'arti. 60 c.p.a., ove ne ricorrano i presupposti;
  • con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
L’esigenza di speditezza e il principio della ragionevole durata, tuttavia, devono essere bilanciati con gli altrettanto importanti principi della completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, sicchè il legislatore prevede che in caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito venga rinviata ad una udienza da tenersi non oltre 30 giorni.

Il legislatore si occupa poi di disciplinare il caso in cui, lite pendente, sopravvengano nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara, disponendo che essi siano impugnati nell’ambito del giudizio già radicato con ricorso per motivi aggiunti. Tale norma mira quindi ad assicurare il rispetto del principio di economia processuale e di concentrazione delle tutele: non avrebbe senso, infatti, che l’interessato instaurasse un nuovo contenzioso relativo agli stessi fatti.

Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
Il legislatore precisa poi che il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui all’art. 119 co. 4 c.p.a., ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione.
Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121 co. 1 e 122 e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

Per il deposito della sentenza è, poi, previsto un termine di 15 giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice può però pubblicare entro tale termine solo il dispositivo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, depositando poi l’intera sentenza entro 30 giorni dall'udienza.

Va poi soggiunto che con la norma in commento il legislatore stabilisce il principio di sinteticità. Esso, in particolare, impone che
  • tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice siano sintetici;
  • che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Massime relative all'art. 120 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4569/2019

Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Sono preclusi i ricorsi cumulativi quando danno origine a controversie del tutto differenti, prive di qualunque collegamento tra loro: in questi casi, infatti, si verifica una non giustificata "confusione" tra cause che possono dare origine a fenomeni di abuso processuale, in relazione al mancato versamento del contributo unificato, ledendo nel contempo anche il principio del giusto processo di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 104/2010 rallentando la definizione della controversia. La cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui, anche se appartengono a procedimenti diversi, sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione. In sostanza, il cumulo delle cause, richiede un collegamento tra gli atti di tipo procedimentale tanto da determinare un quadro unitariamente lesivo degli interessi del ricorrente (come nel caso dell'impugnazione congiunta dell'atto presupposto e di quello consequenziale), ovvero è possibile quando gli atti si fondano su identici presupposti e le censure proposte implicano la soluzione di identiche questioni (come, ad esempio, nel caso di impugnazione di diversi dinieghi in materia urbanistica fondati sull'interpretazione delle stesse norme del piano regolatore generale). In tema di gare di appalto pubbliche, nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione può essere proposta con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. Il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale. In questo caso, infatti, si ricade nell'ipotesi generale nella quale gli atti - sebbene formalmente distinti - si fondano però sui medesimi presupposti e le censure dedotte nei loro confronti sono le stesse: in tale situazione, infatti, la diversità degli atti è meramente nominalistica in quanto hanno tutti il medesimo contenuto dispositivo, fondandosi sui medesimi presupposti. In pratica, in questo genere di casi, l'impugnazione congiunta di una pluralità di atti, aventi identico contenuto, fondata sulle medesime ragioni di diritto, non comporta "confusione" tra le cause, ma anzi evita il rischio di conflitto tra giudicati. Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa.

Cons. Stato n. 4512/2019

Nel processo amministrativo di appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, dato che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo l'appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.

Cons. Stato n. 4447/2019

In materia di appalti pubblici, la nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di provvedimento di ammissione o di esclusione dalla gara fondato su presupposti diversi da quelli soggettivi, come a seguito di ammissione o estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis. In tali ipotesi si applica il rito ordinario di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, il che significa che, in relazione all'ammissione dell'offerta degli altri concorrenti, la relativa questione dovrà essere oggetto di censura unitamente all'impugnazione dell'aggiudicazione.

Cons. Stato n. 3400/2019

L'impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione ad una gara ad evidenza pubblica mediante il rito previsto dall'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. n. 104/2010 è finalizzata a consentire la pronta e preliminare definizione del giudizio prima dell'aggiudicazione.

Cons. Stato n. 4046/2019

Le regole procedurali dettagliate al comma 6 bis dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 descrivono un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni ed esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale, sicché la previsione del termine breve per la proposizione dell'appello si inserisce anch'essa nel predetto regime procedurale nel senso che deve intendersi operativa solo al suo interno e, quindi, per la sola impugnazione di sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti ai sensi del combinato disposto dei commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 4025/2019

L'eventuale presenza, alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni, del concorrente non può far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso, previsto dall'art. 120 co. 2 bis D.Lgs. n. 104 del 2010, e, inoltre, la suddetta decorrenza nemmeno può ritenersi esigibile nei casi in cui gli atti che reggono il provvedimento di ammissione non sono stati posti a disposizione dei concorrenti. In tema di appalti la decorrenza del termine di impugnazione si verifica a fronte di situazioni di effettiva, concreta e completa conoscibilità della documentazione utile, misurando il dovere di diligenza esigibile in capo al singolo operatore in relazione allo specifico punto di equilibrio evincibile dalla disciplina di riferimento e, dunque, in stretto raccordo al ventaglio di adempimenti che la disciplina di riferimento pone in capo alle stazioni appaltanti. Nella descritta ottica sembra doversi concludere nel senso che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso ex art. 120 comma 2 bis D.Lgs. n. 104/2010, occorra far riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, semprechè idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano, e ciò in considerazione del carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del "rito superspeciale" sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie poc'anzi richiamate. In altri termini, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l'accessibilità ai relativi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti. Tale principio non patisce eccezione per il solo fatto che l'operatore non abbia esercitato la facoltà di presentare un'istanza di accesso, dal momento che la peculiarità della disciplina di settore mal si coniuga con il tradizionale orientamento secondo cui è affidato alla diligenza del singolo interessato l'onere di attivarsi tempestivamente, una volta acquisita la conoscenza di un provvedimento lesivo, per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo, che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa.

Cons. Stato n. 565/2018

In materia di rito c.d. super accelerato ai sensi dell'art. 120, 2° comma bis, c.p.a., che prevede, per l'operatore economico, l'onere di impugnazione avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione da una procedura di gara, entro il termine di trenta giorni, è ragionevole l'individuazione del dies a quo, alla data di pubblicazione degli atti della procedura. In effetti se così non fosse, l'impresa sarebbe messa nelle condizioni di dover proporre un ricorso "al buio".

Cons. Stato n. 2852/2017

Nel caso in cui l'appello ecceda i limiti dimensionali prescritti (nella specie si applicava il previgente limite, applicabile ratione temporis, fissato dal decreto dal Presidente del Consiglio di Stato con il decreto 25 maggio 2015, pubblicato in G.U.R.I. 5 giugno 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 6, del medesimo codice, come modificato dall'art. 40 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 114 prevedeva un numero massimo di 30 pagine, escluse intestazioni e riassunto dei motivi), senza l'autorizzazione preventiva dal Presidente del Consiglio di Stato, la parte dell'appello eccedente i limiti sopra descritti non è esaminabile (fattispecie relativa ad appello di 124 pagine).

Cons. Stato n. 2444/2017

In base al combinato disposto di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo, deve ritenersi che il termine di 30 giorni per l'impugnazione nel c.d. rito degli appalti sia operante nel solo caso della impugnazione dell'affidamento di una gara di appalto, ma anche allorché sia stato impugnato un provvedimento di esclusione.

Corte cost. n. 2119/2017

Il provvedimento di diniego di autorizzazione al subentro nel contratto di appalto, espresso ai sensi dell'art 116, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, va impugnato nel termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni in luogo dei sessanta previsti nel rito c.d. ordinario nel caso di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione; tale norma, infatti, è applicabile a tutti gli atti che concernono le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi quelli che intervengono nell'eventuale fase di sostituzione del contraente (nella specie, diniego opposto dalla stazione appaltante), disciplinata dall'art. 116, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Cons. Stato n. 2014/2017

Nel caso in cui il bando di gara preveda il sistema del massimo ribasso, il bando stesso è da ritenere immediatamente e direttamente impugnabile, non occorrendo attendere l'adozione dell'atto di aggiudicazione, atteso che: a) la posizione giuridica legittimante ha a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta è generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l'interesse a ricorrere sorge in relazione all'utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio "ordinario" e generale.

Cons. Stato n. 1501/2017

È irricevibile un ricorso in appello avverso una sentenza emessa con il rito superspeciale in materia di appalti che sia stato notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 6 bis, ultimo periodo, cod. proc. amm., introdotto dall'art. 204 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso detto termine di 30 giorni decorre dalla "comunicazione della sentenza", che coincide con la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza stessa.

Cons. Stato n. 790/2013

Va rimessa all'Adunanza Plenaria la questione se il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, l'art. 120 c.5 c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5 quater dell'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) debba essere inteso, anche alla luce della matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE e smi), nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale: a) decorre dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 dell'articolo 79 del "codice dei contratti" nel solo caso in cui la presunta violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione, mentre b) decorre dal giorno in cui è stato possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del comma 5 quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell'esperito accesso agli atti.

Va rimessa all'Adunanza Plenaria la questione (nel caso in cui il tenore delle disposizioni della cui interpretazione si discute - e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5 quater dell'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 206, n, 163 - non sia suscettibile dell'interpretazione dinanzi ipotizzata sub 1)) se si ritenga compatibile con i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell'effetto utile il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per la parte in cui - per un verso - assoggetta a un termine notevolmente accelerato l'impugnativa degli atti in questione e - per altro verso - determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l'impugnativa nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa palese solo a seguito dell'esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell'ulteriore riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell'impugnativa e per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili di illegittimità).

Cons. Stato n. 1574/2012

Gli artt. 119, co. 2 e 120, co. 3 c.p.a., laddove stabiliscono che il ricorso in appello vada notificato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, introducono un sistema accelerato di definizione delle controversie di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che il dimezzamento dei termini ordinari di impugnazione vale esclusivamente con riferimento a controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 163 del 2006 e non in relazione a procedure per la stipulazione di un contratto di locazione.

Cons. Stato n. 4/2011

Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione differenziata, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, salvi i casi nei quali il soggetto contesti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura, oppure l'operatore economico "di settore" contesti un "affidamento diretto" o senza gara, oppure venga contestata una clausola del bando "escludente", in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione. Al di fuori di tali ipotesi tassative, resta fermo il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l'affidamento dei contratti pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. In questa veste, il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara può far valere tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato, quanto, in via alternativa (e normalmente subordinata) l'interesse "strumentale" alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione (sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta).

La legittimazione del soggetto che impugna la decisione di indire una gara è ammessa nei soli casi in cui questi dimostri, comunque, una adeguata posizione differenziata, costituita, per esempio, dalla titolarità di un rapporto incompatibile con il nuovo affidamento contestato.

La mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso. La situazione legittimante costituita dall'intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell'ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva.

Cons. Stato n. 373/2011

Ai sensi dell'art. 120 comma 10, c.p.a., nelle controversie quale quella di specie relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture, i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'art. 74 (ovvero in forma semplificata).

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