Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 790 del 11 febbraio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Va rimessa all'Adunanza Plenaria la questione se il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, l'art. 120 c.5 c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5 quater dell'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) debba essere inteso, anche alla luce della matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE e smi), nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale: a) decorre dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 dell'articolo 79 del "codice dei contratti" nel solo caso in cui la presunta violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione, mentre b) decorre dal giorno in cui č stato possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del comma 5 quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell'esperito accesso agli atti.

(massima n. 2)

Va rimessa all'Adunanza Plenaria la questione (nel caso in cui il tenore delle disposizioni della cui interpretazione si discute - e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5 quater dell'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 206, n, 163 - non sia suscettibile dell'interpretazione dinanzi ipotizzata sub 1)) se si ritenga compatibile con i principi costituzionali di pienezza ed effettivitą della tutela giurisdizionale (articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell'effetto utile il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per la parte in cui - per un verso - assoggetta a un termine notevolmente accelerato l'impugnativa degli atti in questione e - per altro verso - determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l'impugnativa nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa palese solo a seguito dell'esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell'ulteriore riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell'impugnativa e per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili di illegittimitą).

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