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Articolo 125 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

Dispositivo dell'art. 125 Codice del processo amministrativo

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:

  1. a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  2. b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
  3. c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Spiegazione dell'art. 125 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di dettare ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.
In particolare, si prevede che nei giudizi che riguardano le delicate e importanti procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano alcune regole speciali.
In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, infatti, si tiene conto
  1. delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi;
  2. del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera;
  3. della irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Conclusivamente, si segnala come il legislatore disponga che si applica l'art. 34 c.p.a., perciò quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

Massime relative all'art. 125 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1798/2016

In materia di appalti pubblici se con l'art. 121 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) sono tipizzate le fattispecie in cui č obbligatoria la declaratoria d'inefficacia del contratto (salva l'applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 CPA) e con l'art. 122 CPA sono indicati i criteri che devono orientare, in tutte le altre ipotesi, la riconosciuta discrezionalitą del Giudice in ordine alla (eventuale) declaratoria d'inefficacia; con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno ex art. 34, comma 3, CPA, e al paradigma generale ivi enunciato, secondo il quale se l'annullamento del provvedimento non č pił utile alla parte (e qui non lo sarebbe per il divieto della declaratoria d'inefficacia, che impedisce il subentro nel medesimo), la pronuncia d'illegittimitą ha mero valore di accertamento (e non gią l'usuale valore costitutivo dell'annullamento) che fonda il consequenziale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (Riforma in parte della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 21 luglio 2015, n. 2447).

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