Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4025 del 17 giugno 2019

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di appalti la decorrenza del termine di impugnazione si verifica a fronte di situazioni di effettiva, concreta e completa conoscibilità della documentazione utile, misurando il dovere di diligenza esigibile in capo al singolo operatore in relazione allo specifico punto di equilibrio evincibile dalla disciplina di riferimento e, dunque, in stretto raccordo al ventaglio di adempimenti che la disciplina di riferimento pone in capo alle stazioni appaltanti. Nella descritta ottica sembra doversi concludere nel senso che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso ex art. 120 comma 2-bis D.Lgs. n. 104/2010, occorra far riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, semprechè idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano, e ciò in considerazione del carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del "rito superspeciale" sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie poc'anzi richiamate. In altri termini, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l'accessibilità ai relati-vi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti. Tale principio non patisce eccezione per il solo fatto che l'operatore non abbia esercitato la facoltà di presentare un'istanza di accesso, dai momento che la peculiarità della disciplina di settore mal si coniuga con il tradizionale orientamento secondo cui è affidato alla diligenza del singolo interessato l'onere di attivarsi tempestivamente, una volta acquisita la conoscenza di un provvedimento lesivo, per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo, che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa.

(massima n. 2)

La formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile. Le implicazioni valutative sottese al giudizio di anomalia dell'offerta involgono la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed hanno natura globale e sintetica. In particolare tali valutazioni costituiscono espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione.

(massima n. 3)

L'eventuale presenza, alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni, del concorrente non può far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso, previsto dall'art. 120 co. 2 bis D.Lgs. n. 104 del 2010, e, inoltre, la suddetta decorrenza nemmeno può ritenersi esigibile nei casi in cui gli atti che reggono il provvedimento di ammissione non sono stati posti a disposizione dei concorrenti. In tema di appalti la decorrenza del termine di impugnazione si verifica a fronte di situazioni di effettiva, concreta e completa conoscibilità della documentazione utile, misurando il dovere di diligenza esigibile in capo al singolo operatore in relazione allo specifico punto di equilibrio evincibile dalla disciplina di riferimento e, dunque, in stretto raccordo al ventaglio di adempimenti che la disciplina di riferimento pone in capo alle stazioni appaltanti. Nella descritta ottica sembra doversi concludere nel senso che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso ex art. 120 comma 2 bis D.Lgs. n. 104/2010, occorra far riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, semprechè idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano, e ciò in considerazione del carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del "rito superspeciale" sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie poc'anzi richiamate. In altri termini, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l'accessibilità ai relativi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti. Tale principio non patisce eccezione per il solo fatto che l'operatore non abbia esercitato la facoltà di presentare un'istanza di accesso, dal momento che la peculiarità della disciplina di settore mal si coniuga con il tradizionale orientamento secondo cui è affidato alla diligenza del singolo interessato l'onere di attivarsi tempestivamente, una volta acquisita la conoscenza di un provvedimento lesivo, per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo, che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa.

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